ART. 49.

  L'adottante   deve  fare  l'inventario  dei  beni  dell'adottato  e
trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto
di  adozione.  Si  osservano,  in quanto applicabili, le disposizioni
contenute  nella  sezione III del capo I del titolo X del libro primo
del codice civile.
  L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o
fa  un  inventario  infedele puo' essere privato dell'amministrazione
dei  beni  dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei
danni.