ART. 51.

  La  revoca  dell'adozione  puo' essere pronunciata dal tribunale su
domanda  dell'adottante,  quando  l'adottato  maggiore di quattordici
anni  abbia  attentato  alla  vita di lui o del suo coniuge, dei suoi
discendenti  o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro
di delitto punibile con pena restrittiva della liberta' personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
  Se  l'adottante  muore  in  conseguenza  dell'attentato,  la revoca
dell'adozione  puo' essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredita' in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
  Il  tribunale,  assunte  informazioni  ed effettuato ogni opportuno
accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e
l'adottato, pronuncia la sentenza.
  Il  tribunale,  sentito  il  pubblico  ministero ed il minore, puo'
emettere  altresi' i provvedimenti opportuni con decreto in camera di
consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e
l'amministrazione dei beni.
  Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
  Nei  casi  in  cui  siano adottati i provvedimenti di cui al quarto
comma,  il  tribunale  li  segnala  al giudice tutelare ai fini della
nomina di un tutore.