ART. 59. 
 
  I limiti di eta' per la cessazione dal  servizio  permanente  degli
ufficiali dei ruoli di cui all'articolo 53 sono stabiliti come segue: 
    maggiore o grado corrispondente: 63 anni; 
    ufficiali inferiori e subalterni: 61 anni. 
  Per i suddetti ufficiali la permanenza massima  nell'ausiliaria  e'
di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono
il decorso della stessa. 
  Il limite di eta'  per  il  collocamento  in  congedo  assoluto  e'
stabilito come segue: 
    maggiore o grado corrispondente: 67 anni; 
    ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.