Art. 79.
    Applicazione delle norme modificative, correttive e integrative

    1.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  e dei relativi
  allegati   modificative,   correttive   o   integrative  di  quelle
  anteriormente  in  vigore  si applicano agli atti pubblici formati,
  agli  atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private
  autenticate  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del testo
  unico stesso, nonche' alle scritture private non autenticate e alle
  denunce  presentate  per la registrazione a decorrere da tale data.
  Tuttavia  le disposizioni piu' favorevoli ai contribuenti, compresa
  quella  del comma 4 dell'art. 52, hanno effetto anche per gli atti,
  scritture  e  denunce anteriori relativamente ai quali alla data di
  entrata   in   vigore   del   presente  testo  unico  sia  pendente
  controversia  o  non  sia  ancora  decorso  il termine di decadenza
  dell'azione  della  finanza,  fermi  restando  gli  accertamenti di
  maggior  valore gia' divenuti definitivi, ma al rimborso di imposte
  gia' pagate si fa luogo soltanto nei casi in cui alla predetta data
  sia  pendente  controversia  o  sia  stata  presentata  domanda  di
  rimborso.  Per  l'anno 1986 per gli atti e le scritture relativi ai
  terreni  si  tiene  conto  dei coefficienti stabiliti ai fini delle
  imposte sul reddito per l'anno 1985.
    2.   Ai   fini  dell'applicazione  della  disposizione  contenuta
  nell'art.  52,  comma 4, per gli atti e scritture relativi a beni e
  diritti ivi indicati, presentati per la registrazione anteriormente
  alla  data  di  pubblicazione del presente testo unico, per i quali
  alla data stessa non sia stato notificato avviso di accertamento di
  maggior  valore,  i  contribuenti possono, senza applicazione della
  pena pecuniaria di cui all'art. 71, adeguare il valore dichiarato a
  quello  risultante  dall'applicazione dei moltiplicatori ai redditi
  catastali  aggiornati  con  i  coefficienti  stabiliti  per anno di
  registrazione   dell'atto   relativamente   agli   atti  registrati
  anteriormente  al  1 gennaio 1986 e con quelli stabiliti per l'anno
  1985  relativamente  agli  atti  registrati  nel  1986  prima della
  pubblicazione  del  presente  testo  unico.  A tal fine deve essere
  presentata all'ufficio del registro, entro tre mesi dall'entrata in
  vigore  del  presente  testo  unico,  dichiarazione  integrativa in
  duplice  esemplare  conforme  al  modello approvato con decreto del
  Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  L'ufficio,  previo accertamento della conformita' dei due esemplari
  e  apposizione  del  timbro  a  calendario,  ne  restituisce  uno e
  provvede  a  norma  dell'art.  55.  Per  gli  maggior valore aventi
  scadenza tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore
  del presente testo unico sono proroghe a sei mesi da questa.
    3. Per la prima proroga, anche tacita, intervenuta dopo l'entrata
  in vigore del presente testo unico, dei contratti di locazione e di
  affitto  di  beni  immobili registrati a norma dell'art. 16 bis del
  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634,
  deve essere presentata richiesta di registrazione a norma dell'art.
  12 del presente testo unico.
    4. L'imposta prevista dall'art. 4, n. 6), della parte prima della
  tariffa  per la conversione di obbligazioni in azioni non e' dovuta
  fino  a  concorrenza  di quella pagata anteriormente all'entrata in
  vigore  del  presente  testo  unico  in dipendenza del collocamento
  delle obbligazioni.
    5.  La  disposizione  del  comma  4, prima parte, dell'art. 56 ha
  effetto dal 1 gennaio 1973.
 
          Nota all'art. 79:
            Il   testo   dell'art.  16-bis  del  D.P.R.  n.  634/1972
          (Disciplina dell'imposta di registro) e' il seguente:
            "Art.  16-bis  (Registrazione delle denunce dei contratti
          verbali  di  locazione).  -  In  deroga  alle  disposizioni
          dell'articolo  precedente l'imposta dovuta sulle denunce di
          contratti  verbali di locazione ed affitto di beni immobili
          esistenti  nel  territorio dello Stato e relative cessioni,
          risoluzioni  e  proroghe  anche  tacite, e' liquidata dallo
          stesso  denunciante  ed assolta entro venti giorni mediante
          versamento  del  relativo  importo  in  un  conto  corrente
          postale,  intestato  all'ufficio  del  registro  affitti di
          Roma.   Il   termine  predetto  decorre  dall'inizio  della
          esecuzione  del contratto o dalla data in cui e' attuata la
          cessione o ha effetto la risoluzione o la proroga.
            La  disposizione  del  comma  precedente si applica anche
          alle  denunce  di cui all'art. 34, qualora si riferiscano a
          contratti scritti, gia' registrati, di locazione ed affitto
          di beni immobili esistenti nello Stato.
            Con  decreto del Ministro per le finanze, di concerto con
          il  Ministro  per  le  poste  e  le  telecomunicazioni,  e'
          stabilito  il  numero  del conto corrente postale di cui al
          primo  comma ed approvato lo speciale modello di versamento
          sul  quale  devono essere indicati il nome del richiedente,
          la  natura dell'atto, le parti fra le quali questo e' stato
          posto in essere.
            L'apposizione  da  parte dell'ufficio postale del bollo a
          data e la conservazione presso l'ufficio del registro della
          parte  del  modello  ad  esso  riservata  sostituiscono  la
          registrazione".