Art. 80. Altre disposizioni 1. La disposizione del comma 3 dell'art. 21, relativa agli accolli di debiti e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati e per le scritture private autenticate o presentate per la registrazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, relativamente ai quali alla data stessa sia pendente controversia o non sia ancora decorso il termine di decadenza dell'azione della Finanza o quello dell'azione del contribuente per il rimborso. 2. L'imposta relativa alla riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' trasferita a titolo oneroso con atti posti in essere quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si applica solo se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Non si fa luogo a rimborso delle imposte gia' pagate, salvo i casi in cui alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso. 3. Rimangono ferme, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.
Note all'art. 80: - Il R.D. n. 3269/1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 17 maggio 1924 e' abrogato dall'art. 80 del D.P.R. n. 634/1972, salvo quanto disposto dagli articoli 77 (v. appresso) e 78 dello stesso decreto, approvava il testo di legge del registro. - Il D.P.R. n. 634/1972, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre 1972, concerne la disciplina dell'imposta di registro (il predetto decreto rimane in vigore fino all'entrata in vigore del presente testo unico, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo). Il testo dell'art. 77 del citato decreto Cosi' dispone: "Art. 77 (Disposizioni transitorie). - Il presente decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua entrata in vigore nonche' a quelli indicati nell'art. 14 quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilita' sia intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione del terzo comma dell'art. 63 si applica anche agli atti formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data anteriore. I rapporti tributati derivanti da atti formati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalle disposizioni anteriori, purche' il termine stabilito per la richiesta di registrazione non sia ancora scaduta a tale data. La disposizione del comma precedente si applica anche agli atti sottoposti a condizione sospensiva, registrati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche se la condizione si verifica o l'atto produce i suoi effetti dopo la data stessa. Gli atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 38, effettuate, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il 31 dicembre 1972, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto, ancorche' formati anteriormente alla data di entrata in vigore di esso, qualora siano presentati per la registrazione dopo la data stessa. Per i contratti a prezzo indeterminato, compresi gli appalti di ogni specie, di cui all'art. 33, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto non concorre a formare l'imponibile definitivo agli effetti dell'imposta di registro. Per i contratti di locazione di immobili urbani a tempo determinato di durata pluriennale di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, registrati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, l'imposta si applica, con l'aliquota indicata nella prima parte della tariffa, sull'ammontare dei corrispettivi dovuti per le annualita' decorrenti dal 1 gennaio 1973. L'imposta dev'essere assolta entro venti giorni dalla scadenza dell'annata locatizia in corso all'entrata in vigore del presente decreto". - L'art. 6 del D.P.R. n. 914/1977, concernente, tra l'altro. norme integrative e correttive del D.P.R. n. 634/1972, cosi' dispone: "L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 e l'ultimo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, si applicano anche al diritto a riscuotere l'imposta definitivamente accertato in applicazione delle precedenti disposizioni legislative sulle imposte di registro e di successione, sempre che non sia gia' estinto per prescrizione alla data di entrata in vigore dei citati decreti del Presidente della Repubblica".