Art. 80.
                         Altre disposizioni

    1.  La  disposizione  del  comma  3  dell'art.  21, relativa agli
  accolli  di  debiti  e oneri, ha effetto dal 1 gennaio 1973 per gli
  atti pubblici formati, per gli atti giudiziari pubblicati o emanati
  e  per  le  scritture  private  autenticate  o  presentate  per  la
  registrazione  anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del
  presente  testo  unico, relativamente ai quali alla data stessa sia
  pendente  controversia  o  non  sia  ancora  decorso  il termine di
  decadenza  dell'azione  della  Finanza  o  quello  dell'azione  del
  contribuente per il rimborso.
    2.  L'imposta  relativa  alla  riunione  dell'usufrutto alla nuda
  proprieta'  trasferita  a  titolo  oneroso con atti posti in essere
  quando era in vigore il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, si
  applica  solo  se la consolidazione dell'usufrutto si e' verificata
  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto del
  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 634. Non si fa
  luogo  a  rimborso  delle  imposte gia' pagate, salvo i casi in cui
  alla data del 20 novembre 1985 risultasse presentato il ricorso.
    3.  Rimangono  ferme,  in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
  dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
  1972, n. 634, e quella dell'art. 6 del decreto del Presidente della
  Repubblica 6 dicembre 1977, n. 914.
 
          Note all'art. 80:
            -   Il  R.D.  n.  3269/1923,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  117 del 17 maggio 1924 e' abrogato dall'art.
          80  del  D.P.R.  n.  634/1972,  salvo quanto disposto dagli
          articoli  77  (v.  appresso)  e  78  dello  stesso decreto,
          approvava il testo di legge del registro.
            -  Il  D.P.R.  n.  634/1972,  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  n.  1  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 292 dell'11
          novembre  1972,  concerne  la  disciplina  dell'imposta  di
          registro   (il  predetto  decreto  rimane  in  vigore  fino
          all'entrata  in  vigore  del  presente  testo  unico, salvo
          quanto  previsto  dal  comma  3  del presente articolo). Il
          testo dell'art. 77 del citato decreto Cosi' dispone:
            "Art.   77  (Disposizioni  transitorie).  -  Il  presente
          decreto si applica agli atti formati dopo la data della sua
          entrata  in  vigore  nonche' a quelli indicati nell'art. 14
          quando l'approvazione, l'omologazione e l'eseguibilita' sia
          intervenuta dopo la data suddetta; tuttavia la disposizione
          del  terzo  comma  dell'art.  63 si applica anche agli atti
          formati, approvati, omologati o divenuti eseguibili in data
          anteriore.
            I  rapporti  tributati  derivanti  da  atti formati prima
          dell'entrata  in  vigore del presente decreto sono regolati
          dalle  disposizioni anteriori, purche' il termine stabilito
          per  la richiesta di registrazione non sia ancora scaduta a
          tale data.
            La  disposizione  del  comma  precedente si applica anche
          agli  atti  sottoposti  a condizione sospensiva, registrati
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
          anche  se la condizione si verifica o l'atto produce i suoi
          effetti dopo la data stessa.
            Gli  atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 38,
          effettuate,  ai  sensi  dell'art.  6  del D.P.R. 26 ottobre
          1972, n. 633, dopo il 31 dicembre 1972, sono regolati dalle
          disposizioni   del   presente  decreto,  ancorche'  formati
          anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore di esso,
          qualora  siano presentati per la registrazione dopo la data
          stessa.
            Per  i  contratti  a  prezzo  indeterminato, compresi gli
          appalti  di  ogni  specie,  di  cui all'art. 33, registrati
          anteriormente  all'entrata  in vigore del presente decreto,
          l'ammontare  dei corrispettivi assoggettati all'imposta sul
          valore   aggiunto   non  concorre  a  formare  l'imponibile
          definitivo agli effetti dell'imposta di registro.
            Per  i  contratti di locazione di immobili urbani a tempo
          determinato  di  durata pluriennale di cui all'art. 2 della
          legge  29  dicembre 1962, n. 1744, registrati anteriormente
          all'entrata  in  vigore  del presente decreto, l'imposta si
          applica,  con  l'aliquota  indicata nella prima parte della
          tariffa,  sull'ammontare  dei  corrispettivi  dovuti per le
          annualita'   decorrenti   dal  1  gennaio  1973.  L'imposta
          dev'essere   assolta  entro  venti  giorni  dalla  scadenza
          dell'annata  locatizia  in  corso all'entrata in vigore del
          presente decreto".
            -  L'art.  6  del  D.P.R.  n.  914/1977, concernente, tra
          l'altro.  norme  integrative  e  correttive  del  D.P.R. n.
          634/1972, cosi' dispone:
            "L'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  634  e  l'ultimo comma dell'art. 41 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          637,  si  applicano anche al diritto a riscuotere l'imposta
          definitivamente  accertato in applicazione delle precedenti
          disposizioni  legislative  sulle  imposte  di registro e di
          successione,   sempre   che   non   sia  gia'  estinto  per
          prescrizione  alla  data  di  entrata  in vigore dei citati
          decreti del Presidente della Repubblica".