Art. 100
Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali
1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche
per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli
articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-bis,
terzo comma, del codice civile e a norma del settimo comma
dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato
dall'articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
Nota all'art. 100:
Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 5 del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative
al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli
azionari), come sostituito dalla legge 4 giugno 1985, n.
281 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa; norme per
l'identificazione dei soci delle societa' con azioni
quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il
credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279,
80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari
e disposizioni per la tutela del risparmio):
"Per i redditi netti e per plusvalenze realizzati
rispettivamente per effetto di alienazione di azioni o
quote effettuate in ottemperanza alle norme del presente
articolo e nei termini ivi stabiliti di applicano le
disposizioni dell'art. 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597".