Art. 103 
                      Imprese di assicurazione 
 
 
  1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano  attivita'  assicurative  sono  deducibili,  oltre  quelli
previsti nel capo VI del titolo I,  gli  accantonamenti  destinati  a
costituire o ad integrare le riserve tecniche obbligatorie fino  alla
misura massima stabilita a norma di legge. 
  2.  Le  provvigioni  relative  all'acquisizione  dei  contratti  di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo  di  imposta
sono deducibili in quote  costanti  nel  periodo  stesso  e  nei  due
successivi; tuttavia per i  contratti  di  assicurazione  sulla  vita
possono essere dedotte per l'intero ammontare nel  predetto  periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra  gli  elementi  dell'attivo  a
copertura delle riserve tecniche,  sono  deducibili  nei  limiti  dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un  periodo  massimo  pari
alla durata di ciascun contratto e comunque  non  superiore  a  dieci
anni. 
  3. Le plusvalenze patrimoniali iscritte in  bilancio  ai  fini  del
margine di solvibilita'  obbligatorio  per  legge  non  concorrono  a
formare il reddito fino a quando il relativo  fondo  di  integrazione
non sia distribuito ai soci anche  mediante  riduzione  del  capitale
sociale; le quote di  ammortamento  dei  beni  strumentali  non  sono
ammesse in deduzione per la parte riferibile  al  maggior  valore  ad
essi attribuito. 
  4. Alle societa' e agli  enti  di  cui  al  presente  articolo  che
percepiscono proventi derivanti dalla partecipazione a  fondi  comuni
di investimento mobiliare, e' attribuito un credito di imposta pari a
un  decimo  dell'ammontare  dei  proventi  stessi.  Si  applicano  le
disposizioni dei commi 2, 4 e 5 dell'articolo 14. 
 
          Nota all'art. 103:
            In  relazione  all'ultimo  comma del presente articolo si
          ritiene  opportuno  trascrivere  il testo dell'ultimo comma
          dell'art.  3 (costituzione dei fondi comuni) della legge 23
          marzo  1983,  n.  77  (Istituzione  e  disciplina dei fondi
          comuni d'investimento mobiliare):
            "La partecipazione a fondi comuni da parte delle societa'
          e  degli  enti  aventi  per  oggetto esclusivo o principale
          l'esercizio di attivita' commerciale e' ammessa solo per le
          imprese   di   assicurazione   autorizzate  al  ramo  vita,
          limitatamente  agli  accantonamenti  a fronte delle riserve
          matematiche  ai  sensi  del  testo  unico delle leggi sulle
          assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  13  febbraio  1959,  n. 449 e successive
          modificazioni".