Art. 104 
             Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi 
 
  1.  Nella  determinazione  del  reddito  della  Banca  d'Italia   e
dell'Ufficio italiano dei cambi non si tiene conto: 
    a)  degli  utili  e  dei  proventi  da  versare  allo  Stato   in
ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a
deliberazioni del Comitato interministeriale  per  il  credito  e  il
risparmio o a convenzioni con il Ministero del tesoro; 
    b) delle plusvalenze delle  disponibilita'  in  oro  iscritte  in
bilancio  in  base  all'andamento  delle   quotazioni   sul   mercato
internazionale e accantonate in apposito fondo del passivo; 
    c) delle plusvalenze e sopravvenienze relative a  valute  estere,
titoli, crediti e debiti in valuta estera  iscritte  in  bilancio  in
base all'andamento dei cambi e  accantonate  in  apposito  fondo  del
passivo. 
  2. Si applica  la  disposizione  del  terzo  periodo  del  comma  2
dell'articolo 76.