Art. 105
Maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio
1. Se la somma distribuita ai soci o partecipanti sull'utile
dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di
risparmio al portatore, e' superiore al 64 per cento del reddito
dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi,
l'imposta e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della
differenza.
2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi
formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere
dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983, l'imposta
dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la
distribuzione e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del
relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di
risparmio al portatore.
3. Se il 64 per cento del reddito dichiarato in un esercizio, al
lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, e' superiore
all'utile risultante dal bilancio, la differenza e' computata in
diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si
considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente.
Se la differenza e' superiore all'ammontare complessivo delle riserve
o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento degli
utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza
maggiorazione.
4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi
gia' esistenti alla Fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
alla data del 1 dicembre 1983, o formati con utili o proventi
dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne
e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari
al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte
assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi da
1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al capitale
e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci.
6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le somme
distribuite sono prelevate: a) da riserve o altri fondi che in caso
di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della
societa' o dell'ente; b) da riserve o altri fondi che in caso di
distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o
rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono essere
distintamente indicati: a) l'ammontare complessivo delle riserve e
degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla
data del 1 dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati
all'imposta; b) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri
fondi di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle riserve e
degli altri fondi di cui al comma 2; d) l'ammontare complessivo delle
riserve e degli altri fondi di cui alla lettera a) del comma 6; e)
l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla
lettera b) del comma 6.
8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione non e'
stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle riserve
o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se
nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei
redditi e' stata omessa l'indicazione di cui al comma 7 l'imposta e'
in ogni caso aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle
somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi.
9. Ai fini della applicazione agli enti commerciali delle
disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno riferimento
si ha riguardo alla data di entrata in vigore del presente testo
unico anziche' a quella del 11 dicembre 1983.