Art. 106 
        Aumento o riduzione della maggiorazione di conguaglio 
 
  1. Se il reddito della societa' o dell'ente e' soggetto all'imposta
in misura o con l'aliquota ridotta  la  maggiorazione  di  conguaglio
prevista nell'articolo 105 e'  aumentata  di  un  importo  pari  alla
differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta. 
  2. Se gli utili di esercizio o le riserve o  gli  altri  fondi  dai
quali sono prelevate le somme  distribuite  sono  formati  con  utili
fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo  105  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, all'articolo  2  della  legge  29  gennaio  1986,  n.  26,  e
all'articolo 14, comma 5,  della  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  la
maggiorazione di conguaglio non si applica per le  societa'  operanti
nel Mezzogiorno ed e' ridotta alla meta' per  quelle  operanti  nelle
province di Trieste e Gorizia. 
 
          Nota all'art. 106:
            L'art.  105  del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' dispone:
            "Art.  105  (Riduzione  delle  imposte  sul reddito delle
          persone  giuridiche e di registro). - L'imposta sul reddito
          delle   persone  giuridiche  e'  ridotta  alla  meta',  nei
          confronti  delle  imprese  che  si  costituiscono  in forma
          societaria   nei  territori  indicati  all'art.  1  per  la
          realizzazione  di nuove iniziative produttive nei territori
          stessi,  per  dieci  anni  dalla  loro  costituzione, fermo
          restando il disposto degli artt. 101 e 102.
            L'aliquota  dell'uno  per  cento  relativa all'imposta di
          registro  per  le  fusioni di societa' di qualunque tipo di
          cui  all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977,
          n.  904,  e'  ridotta  allo  0,50  per  cento se la fusione
          avviene   tra  societa'  che  hanno  sede  ed  operano  nei
          territori  di  cui  all'art. 1 ovvero se il conferimento e'
          fatto  da  un'impresa  o  societa', che ha sede ed opera in
          tali  territori,  ad  una  societa'  ha  sede  ed opera nei
          territori stessi".
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2  della legge 29
          gennaio   1986,   n.   26   (incentivi   per   il  rilascio
          dell'economia delle province di Trieste e Gorizia):
            "Art.  2.  -  1.  Nelle  province di Trieste e Gorizia si
          applicano   sino   al  31  dicembre  1995  le  disposizioni
          dell'art.  105 del testo unico delle leggi sugli interventi
          nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
          Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
            2.  Nella  provincia di Trieste e per le attivita' di cui
          all'art.  1  si  applicano  sino  al  31  dicembre  1995 le
          disposizioni  agevolative previste dagli ordini del cessato
          Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66
          del  18  aprile 1953, recepite dall'art. 29 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601, e
          gia' prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell'art. 1 del
          decreto-legge  22  dicembre  1981, n. 790, convertito dalla
          legge 23 febbraio 1982, n. 47.
            3.  Nella  provincia  di  Gorizia  si  applica sino al 31
          dicembre  1995  l'esenzione dall'imposta locale sui redditi
          prevista nell'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700.
            4.  Sono  ulteriormente  prorogate al 31 dicembre 1995 le
          agevolazioni  fiscali previste dall'art. 30 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 601,
          modificato  dal  decreto-legge  22  dicembre  1981, n. 790,
          convertito   dalla   legge   23   febbraio   1982,  n.  47,
          relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno.
            5.   Le  norme  del  presente  articolo  si  applicano  a
          decorrere dal 1 gennaio 1986".
            -  Il  comma  5  dell'art.  14  (riduzione dei contributi
          agricoli  unificati  e  agevolazioni fiscali) della legge 1
          marzo  1986,  n.  64  (Disciplina  organica dell'intervento
          straordinario  nel  Mezzogiorno)  prevede che: "La garanzia
          sussidiaria  dello  Stato, fino alla concorrenza del 70 per
          cento  dei relativi crediti, e' anche concessa alle imprese
          industriali aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, che esportano beni di
          consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei
          casi  in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle
          imprese  medesime  e  il rischio dell'operazione non sia in
          altro  modo  garantito,  assicurato  o  assicurabile  dalla
          SACE".