Art. 106
Aumento o riduzione della maggiorazione di conguaglio
1. Se il reddito della societa' o dell'ente e' soggetto all'imposta
in misura o con l'aliquota ridotta la maggiorazione di conguaglio
prevista nell'articolo 105 e' aumentata di un importo pari alla
differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.
2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai
quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili
fruenti dell'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e
all'articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64, la
maggiorazione di conguaglio non si applica per le societa' operanti
nel Mezzogiorno ed e' ridotta alla meta' per quelle operanti nelle
province di Trieste e Gorizia.
Nota all'art. 106:
L'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, cosi' dispone:
"Art. 105 (Riduzione delle imposte sul reddito delle
persone giuridiche e di registro). - L'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e' ridotta alla meta', nei
confronti delle imprese che si costituiscono in forma
societaria nei territori indicati all'art. 1 per la
realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori
stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo
restando il disposto degli artt. 101 e 102.
L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di
registro per le fusioni di societa' di qualunque tipo di
cui all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977,
n. 904, e' ridotta allo 0,50 per cento se la fusione
avviene tra societa' che hanno sede ed operano nei
territori di cui all'art. 1 ovvero se il conferimento e'
fatto da un'impresa o societa', che ha sede ed opera in
tali territori, ad una societa' ha sede ed opera nei
territori stessi".
- Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 29
gennaio 1986, n. 26 (incentivi per il rilascio
dell'economia delle province di Trieste e Gorizia):
"Art. 2. - 1. Nelle province di Trieste e Gorizia si
applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni
dell'art. 105 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2. Nella provincia di Trieste e per le attivita' di cui
all'art. 1 si applicano sino al 31 dicembre 1995 le
disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato
Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66
del 18 aprile 1953, recepite dall'art. 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
gia' prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell'art. 1 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla
legge 23 febbraio 1982, n. 47.
3. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31
dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi
prevista nell'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700.
4. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le
agevolazioni fiscali previste dall'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790,
convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47,
relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno.
5. Le norme del presente articolo si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1986".
- Il comma 5 dell'art. 14 (riduzione dei contributi
agricoli unificati e agevolazioni fiscali) della legge 1
marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno) prevede che: "La garanzia
sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 70 per
cento dei relativi crediti, e' anche concessa alle imprese
industriali aventi sede nei territori di cui all'art. 1 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di
consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei
casi in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle
imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in
altro modo garantito, assicurato o assicurabile dalla
SACE".