Art. 107
Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di
conguaglio
1. Se il reddito in base al quale e' stata calcolata e applicata la
maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105
viene successivamente accertato in misura piu' elevata, l'imposta
dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento e' divenuto definitivo
e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente
alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e
comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato
degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o
degli altri fondi in base al cui ammontare e' stata calcolata e
applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2
dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il
relativo accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo
pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a
tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione,
aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e' superiore
a quello dell'imposta dovuta la societa' o l'ente ha diritto, a sua
scelta, di chiedere il rimborso dell'eccedenza o di computarla in
diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.
Nota all'art. 107:
Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 6 (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito) e' il seguente:
"Art. 33 (Interessi per ritardato rimborso di imposte
pagate). - Il contribuente che abbia effettuato versamenti
diretti o sia stato iscritto a ruolo, per un ammontare di
imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo
stesso periodo ha diritto, per la maggior somma
effettivamente pagata, all'interesse del 6%, per ognuno dei
semestri interi, escluso il primo compresi tra la data del
versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in
cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data
dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o
dell'elenco di rimborso.
L'interesse di cui al 1° comma e' dovuto, con decorrenza
dal secondo semestre successivo alla presentazione della
dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38,
quinto comma e nell'art. 41, secondo comma.
L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che
lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente
di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del
gettito dell'imposta".