Art. 107 Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio 1. Se il reddito in base al quale e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105 viene successivamente accertato in misura piu' elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44. 3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e' superiore a quello dell'imposta dovuta la societa' o l'ente ha diritto, a sua scelta, di chiedere il rimborso dell'eccedenza o di computarla in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo.
Nota all'art. 107: Il testo dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e' il seguente: "Art. 33 (Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate). - Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo, per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 6%, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui e' stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso. L'interesse di cui al 1° comma e' dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'art. 38, quinto comma e nell'art. 41, secondo comma. L'interesse e' calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed e' a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta".