Art. 95
Reddito complessivo
1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali
di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, da
qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito di impresa ed e'
determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 78, salvo
quanto stabilito nelle successive disposizioni di presente capo.
2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI del
titolo I, relative alle societa' in nome collettivo e in accomandita
semplice, valgono anche per le societa' e gli enti di cui al comma 1.
La disposizione del comma 4 dell'articolo 62 vale anche per le
partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.