Art. 95 
                         Reddito complessivo 
 
  1. Il reddito complessivo delle societa' e degli  enti  commerciali
di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  87,  da
qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito  di  impresa  ed  e'
determinato secondo le disposizioni degli articoli da 52 a 78,  salvo
quanto stabilito nelle successive disposizioni di presente capo. 
  2. Le disposizioni degli articoli 43 e 45 e quelle del capo VI  del
titolo I, relative alle societa' in nome collettivo e in  accomandita
semplice, valgono anche per le societa' e gli enti di cui al comma 1.
La disposizione del comma  4  dell'articolo  62  vale  anche  per  le
partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori.