Art. 98 
                       Prestiti obbligazionari 
 
  1. Per le societa' e gli  enti  che  hanno  emesso  obbligazioni  o
titoli similari la differenza tra le somme  dovute  alla  scadenza  e
quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al  piano
di ammortamento del prestito.