Art. 99 
                   Annullamento di azioni proprie 
 
  1. In caso di riduzione del capitale sociale mediante  annullamento
di  azioni  proprie,  acquistate   in   attuazione   della   relativa
deliberazione o precedentemente, la differenza  positiva  o  negativa
tra il costo delle azioni annullate e  la  corrispondente  quota  del
patrimonio netto non concorre alla formazione del reddito.