Art. 37. Qualora non sussista alcun pericolo di contaminazione da parte di organismi nocivi, gli Osservatori per le malattie delle piante competenti per territorio possono accordare, comunicandolo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in deroga alle vigenti disposizioni fitosanitarie, dei permessi individuali per l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali e prodotti vegetali provenienti da terreni situati nelle zone di frontiera con l'Italia, purche' vengano utilizzati, anche per la piantagione, in locali o in aziende agricole situati nelle immediate vicinanze della frontiera stessa.