Art. 37.
  Qualora  non  sussista alcun pericolo di contaminazione da parte di
organismi  nocivi,  gli  Osservatori  per  le  malattie  delle piante
competenti   per   territorio  possono  accordare,  comunicandolo  al
Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, in deroga alle vigenti
disposizioni    fitosanitarie,    dei    permessi   individuali   per
l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana di vegetali e
prodotti  vegetali  provenienti  da  terreni  situati  nelle  zone di
frontiera  con  l'Italia,  purche'  vengano  utilizzati, anche per la
piantagione,  in locali o in aziende agricole situati nelle immediate
vicinanze della frontiera stessa.