Art. 38.
  L'introduzione   nel  territorio  della  Repubblica  italiana,  dei
vegetali e dei prodotti vegetali di cui e' proibita l'importazione ai
sensi  del  presente  decreto,  potra' essere consentita, di volta in
volta,  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, per scopi
attinenti  alla  sperimentazione e alla ricerca scientifica solamente
ad istituti scientifici o a enti di ricerca e sperimentazione.