Art. 38. L'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, dei vegetali e dei prodotti vegetali di cui e' proibita l'importazione ai sensi del presente decreto, potra' essere consentita, di volta in volta, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per scopi attinenti alla sperimentazione e alla ricerca scientifica solamente ad istituti scientifici o a enti di ricerca e sperimentazione.