Art. 46.
             Riduzione delle collaborazioni e consulenze
                   nella pubblica amministrazione
  1.  Il  comma  6  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  come  modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n.
233, convertito, (( con modificazioni )) , dalla legge 4 agosto 2006,
n.  248,  e  da  ultimo  dall'articolo  3,  comma  76, della legge 24
dicembre  2007, n. 244, e' cosi' sostituito: «6. Per esigenze cui non
possono  far  fronte  con  personale  in servizio, le amministrazioni
pubbliche  possono  conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro  autonomo,  di natura occasionale o coordinata e continuativa,
ad   esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite   dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,  ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente   con  le  esigenze  di  funzionalita'  dell'amministrazione
conferente;
    b)   l'amministrazione   deve   avere  preliminarmente  accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
    c)  la  prestazione  deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
    d)  devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
  Si   prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione
universitaria  in  caso  di  stipulazione  di  contratti  d'opera per
attivita'  che  debbano  essere  svolte da professionisti iscritti in
ordini  o  albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo  o  dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita'
di accertare la maturata esperienza nel settore.
  Il  ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per   lo   svolgimento   di   funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa  per  il  dirigente  che  ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso )).».
  2.  L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  «Gli  enti  locali possono stipulare contratti di
collaborazione   autonoma,   indipendentemente   dall'oggetto   della
prestazione,   solo  con  riferimento  alle  attivita'  istituzionali
stabilite   dalla  legge  o  previste  nel  programma  approvato  dal
Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267».
  3.  L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  «Con  il  regolamento  di cui all'articolo 89 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono  fissati,  in
conformita'  a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti,
i   criteri   e  le  modalita'  per  l'affidamento  di  incarichi  di
collaborazione  autonoma,  che  si  applicano a tutte le tipologie di
prestazioni.   La   violazione   delle   disposizioni   regolamentari
richiamate    costituisce    illecito    disciplinare   e   determina
responsabilita'  erariale.  Il  limite  massimo della spesa annua per
incarichi  di  collaborazione  e'  fissato nel bilancio preventivo ((
degli enti territoriali )).».
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del gia' citato d.
          lgs. 165/2001, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7  (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          amministrazioni   pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari
          opportunita'  tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
          il trattamento sul lavoro.
              2.   Le   amministrazioni   pubbliche  garantiscono  la
          liberta'  di insegnamento e l'autonomia professionale nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca.
              3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano criteri
          certi  di  priorita' nell'impiego flessibile del personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale,  sociale  e familiare e dei dipendenti impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266.
              4.  Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
          l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso  quello con
          qualifiche  dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione.
              5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non possono erogare
          trattamenti  economici accessori che non corrispondano alle
          prestazioni effettivamente rese.
              6.   Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire  incarichi  individuali,  con contratti di lavoro
          autonomo,    di   natura   occasionale   o   coordinata   e
          continuativa,   ad  esperti  di  particolare  e  comprovata
          specializzazione   anche  universitaria,  in  presenza  dei
          seguenti presupposti di legittimita':
                a)  l'oggetto  della  prestazione  deve corrispondere
          alle       competenze      attribuite      dall'ordinamento
          all'amministrazione  conferente,  ad  obiettivi  e progetti
          specifici  e  determinati  e deve risultare coerente con le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
                b)   l'amministrazione   deve  avere  preliminarmente
          accertato   l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare  le
          risorse umane disponibili al suo interno;
                c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e
          altamente qualificata;
                d)  devono essere preventivamente determinati durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
              Si    prescinde    dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione  universitaria  in caso di stipulazione di
          contratti  d'opera  per attivita' che debbano essere svolte
          da  professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
          che  operino  nel  campo  dell'arte, dello spettacolo o dei
          mestieri  artigianali,  ferma  restando  la  necessita'  di
          accertare la maturata esperienza nel settore.
              Il  ricorso  a contratti di collaborazione coordinata e
          continuativa  per  lo  svolgimento  di funzioni ordinarie o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa  di  responsabilita'  amministrativa per il dirigente
          che  ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
          1,  comma  9,  del  decreto-legge  12  luglio 2004, n. 168,
          convertito,  con  modificazioni dalla legge 30 luglio 2004,
          n. 191, e' soppresso.
              6-bis   Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono  pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
          comparative   per   il   conferimento  degli  incarichi  di
          collaborazione.
              6-ter  I  regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
              6-quater  Le  disposizioni  di  cui ai commi 6, 6-bis e
          6-ter  non  si  applicano  ai componenti degli organismi di
          controllo  interno  e  dei  nuclei  di valutazione, nonche'
          degli  organismi  operanti per le finalita' di cui all'art.
          1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  9 dell'art. 1 del
          decreto-legge  12  luglio  2004, n. 168 (Interventi urgenti
          per  il  contenimento  della  spesa  pubblica),  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «9.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004 dalle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, escluse le
          universita',   gli   enti   di   ricerca  e  gli  organismi
          equiparati,  per studi ed incarichi di consulenza conferiti
          a  soggetti  estranei  all'amministrazione, deve essere non
          superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
          2001  e  2002,  ridotta  del  15 per cento. In ogni caso va
          preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
          organi  di  revisione  di  ciascun  ente.  L'affidamento di
          incarichi  in  assenza  dei  presupposti di cui al presente
          comma   costituisce   illecito   disciplinare  e  determina
          responsabilita'  erariale.  Le  pubbliche  amministrazioni,
          nell'esercizio  dei  diritti  dell'azionista  nei confronti
          delle   societa'   di   capitali  a  totale  partecipazione
          pubblica,  adottano  le opportune direttive per conformarsi
          ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
          sono  comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
          disposizione  di  cui al presente comma non si applica agli
          organismi  collegiali previsti per legge o per regolamento,
          ovvero   dichiarati   comunque   indispensabili   ai  sensi
          dell'art.  18  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma
          restando   l'invarianza   della   spesa   complessiva  come
          rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante
          sul  bilancio  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai
          Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal
          presente  comma  puo'  essere  superato in casi eccezionali
          previa  adozione  di un motivato provvedimento da parte del
          Ministro competente.».