Art. 48.
                        Risparmio energetico
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  statali  di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono
tenute  ad  approvvigionarsi  di  combustibile da riscaldamento e dei
relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni
Consip  o  comunque  a  prezzi  inferiori o uguali a quelli praticati
dalla Consip.
  2.   Le   altre   pubbliche   amministrazioni  adottano  misure  di
contenimento  delle  spese  di  cui  al  comma  1 in modo da ottenere
risparmi equivalenti.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 1 del
          decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale):
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per:
                a)    allineamento   dei   dati:   il   processo   di
          coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
          alla  verifica  della  corrispondenza delle informazioni in
          essi contenute;
                b)   autenticazione   informatica:   la   validazione
          dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
          univoco  ad un soggetto, che ne distinguono l'identita' nei
          sistemi   informativi,   effettuata   attraverso  opportune
          tecnologie   anche   al  fine  di  garantire  la  sicurezza
          dell'accesso;
                c)   carta   d'identita'  elettronica:  il  documento
          d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su
          supporto  informatico dalle amministrazioni comunali con la
          prevalente  finalita'  di dimostrare l'identita' anagrafica
          del suo titolare;
                d)   carta   nazionale   dei  servizi:  il  documento
          rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
          per  via  telematica  ai  servizi  erogati  dalle pubbliche
          amministrazioni;
                e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
          che  collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
          per verificare le firme elettroniche;
                f)    certificato    qualificato:    il   certificato
          elettronico  conforme  ai  requisiti  di cui all'allegato I
          della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che
          rispondono  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  II  della
          medesima direttiva;
                g)  certificatore:  il soggetto che presta servizi di
          certificazione  delle  firme  elettroniche  o  che fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime;
                h)  chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale   si   appone   la   firma   digitale  sul  documento
          informatico;
                i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
          asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico, con il
          quale  si  verifica la firma digitale apposta sul documento
          informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
                l)  dato  a  conoscibilita'  limitata: il dato la cui
          conoscibilita'  e'  riservata  per  legge  o  regolamento a
          specifici soggetti o categorie di soggetti;
                m)  dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il dato
          formato,    o    comunque    trattato   da   una   pubblica
          amministrazione;
                n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
                o)  disponibilita':  la  possibilita'  di accedere ai
          dati  senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
          di legge;
                p)   documento   informatico:   la   rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
                q)  firma  elettronica:  l'insieme  dei dati in forma
          elettronica,  allegati oppure connessi tramite associazione
          logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
          identificazione informatica;
                r)    firma   elettronica   qualificata:   la   firma
          elettronica  ottenuta  attraverso una procedura informatica
          che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata
          con  mezzi  sui  quali  il  firmatario  puo'  conservare un
          controllo  esclusivo  e  collegata  ai  dati  ai  quali  si
          riferisce  in  modo  da  consentire  di  rilevare se i dati
          stessi  siano  stati  successivamente  modificati,  che sia
          basata  su un certificato qualificato e realizzata mediante
          un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
                s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di firma
          elettronica  qualificata  basata  su  un  sistema di chiavi
          crittografiche,  una  pubblica e una privata, correlate tra
          loro,  che consente al titolare tramite la chiave privata e
          al     destinatario    tramite    la    chiave    pubblica,
          rispettivamente,  di  rendere  manifesta e di verificare la
          provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
          un insieme di documenti informatici;
                t)   fruibilita'  di  un  dato:  la  possibilita'  di
          utilizzare   il   dato   anche  trasferendolo  nei  sistemi
          informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
                u)  gestione  informatica  dei  documenti:  l'insieme
          delle  attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura
          di     protocollo,     nonche'     alla    classificazione,
          organizzazione,  assegnazione,  reperimento e conservazione
          dei  documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti dalle
          amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
          d'archivio    adottato,    effettuate    mediante   sistemi
          informatici;
                v)  originali  non unici: i documenti per i quali sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture   o   documenti   di   cui  sia  obbligatoria  la
          conservazione, anche se in possesso di terzi;
                z)    pubbliche    amministrazioni    centrali:    le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  istituzioni universitarie, gli enti pubblici
          non  economici  nazionali,  l'Agenzia per la rappresentanza
          negoziale   delle   pubbliche  amministrazioni  (ARAN),  le
          agenzie  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300;
                aa)  titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
          firma  elettronica  e  che ha accesso ai dispositivi per la
          creazione della firma elettronica;
                bb)   validazione   temporale:   il  risultato  della
          procedura  informatica  con  cui si attribuiscono, ad uno o
          piu'   documenti   informatici,   una  data  ed  un  orario
          opponibili ai terzi.