Art. 20.
Retribuzione  di  posizione  minima  unificata dei dirigenti biologi,
chimici,  fisici,  psicologi  e  farmacisti  con  rapporto  di lavoro
                              esclusivo

    1.  A decorrere dal l° gennaio 2007, la retribuzione di posizione
minima  unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e
farmacisti  con  rapporto  di  lavoro  esclusivo  di  cui all'art. 3,
comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 e' cosi' rideterminata:

               ---->  Vedere tabella a pag. 49  <----

    2.  L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e' riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
    3. Il  fondo  dell'art.  9  del  CCNL  5 luglio  2006,  alla data
indicata  dal  comma 1 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi
la  somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente
in  relazione  alle  specifiche  posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
    4. Sono  confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell'art. 3 del
CCNL del 5 luglio 2006.