Art. 20. Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo 1. A decorrere dal l° gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 3, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 e' cosi' rideterminata: ----> Vedere tabella a pag. 49 <---- 2. L'incremento di cui al comma 1 non e' riassorbito dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica. Per gli esempi si rinvia all'allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005. 3. Il fondo dell'art. 9 del CCNL 5 luglio 2006, alla data indicata dal comma 1 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero degli stessi al netto degli oneri riflessi. 4. Sono confermati i commi da 5 a 7 e il comma 9 dell'art. 3 del CCNL del 5 luglio 2006.