Art. 21. Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo 1. Per i dirigenti biologi, chimici, fisici, psicologi e farmacisti con rapporto di lavoro non esclusivo la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art. 45, comma 1 del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall'art. 4 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti dalla tavola ivi indicata al 31 dicembre 2003. 2. Rimangono, altresi', confermate tutte le altre clausole dell'art. 45 citato nel comma 1.