Art. 21.
Retribuzione  di  posizione minima unificata per i dirigenti biologi,
chimici,  fisici,  psicologi  e farmacisti con rapporto di lavoro non
                              esclusivo

    1. Per   i   dirigenti  biologi,  chimici,  fisici,  psicologi  e
farmacisti  con  rapporto  di lavoro non esclusivo la retribuzione di
posizione  minima  unificata  di  cui  all'art.  45, comma 1 del CCNL
3 novembre  2005,  confermata  dall'art.  4  del  CCNL 5 luglio 2006,
rimane  fissata  nei  valori  stabiliti  dalla tavola ivi indicata al
31 dicembre 2003.
    2. Rimangono,   altresi',  confermate  tutte  le  altre  clausole
dell'art. 45 citato nel comma 1.