Art. 22.
Retribuzione  di  posizione  minima unificata dei dirigenti del ruolo
                       professionale e tecnico

    1.   A  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  alla  retribuzione  di
posizione  unificata  dei  dirigenti  di cui all'art. 5, comma 3, del
CCNL  del  5 luglio  2006 sono attribuiti i seguenti incrementi annui
lordi:

               ---->  Vedere tabella a pag. 49  <----

    2. L'incremento  di  cui  al  comma 1  non  e'  riassorbito dalla
retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata
sulla  base della graduazione delle funzioni e si aggiunge, pertanto,
alla   retribuzione   di  posizione  complessivamente  attribuita  al
dirigente  indipendentemente  dalla sua composizione storica. Per gli
esempi si rinvia all'allegato n. 7 del CCNL del 3 novembre 2005.
    3. Il  fondo  dell'art.  9  del  CCNL  5 luglio  2006,  alla data
indicata  dal  comma 1 e' automaticamente rideterminato aggiungendovi
la  somma corrispondente all'incremento spettante a ciascun dirigente
in  relazione  alle  specifiche  posizioni moltiplicati per il numero
degli stessi al netto degli oneri riflessi.
    4. Sono  confermati  i commi da 5 a 7 e da 9 a 11 dell'art. 5 del
CCNL del 5 luglio 2006.