Art. 49. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49) 
                   Istituti di ricerca scientifica 
         Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope 
  1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o  per
indagini   richieste   dall'autorita'   giudiziaria,   gli   istituti
d'istruzione universitaria ed i titolari di  laboratorio  di  ricerca
scientifica  e  sperimentazione,  all'uopo  riconosciuti  idonei  dal
Ministero della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi  di
quantitativi di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  occorrenti  per
ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione. 
  2. L'autorizzazione e'  rilasciata  da  parte  del  Ministro  della
sanita', previa determinazione dei quantitativi  predetti.  Di  detti
quantitativi deve essere dato conto al  Ministero  della  sanita'  in
qualsiasi momento ne venga fatta  richiesta,  nonche'  con  relazione
scritta annuale contenente la  descrizione  delle  ricerche  e  delle
sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori
e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione
governativa. 
  3. Il responsabile della detenzione e dell'uso  scientifico  assume
in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della  registrazione  di
scarico, delle dichiarazioni rilasciate  dai  singoli  ricercatori  e
sperimentatori o periti. 
  4. Le persone autorizzate sono obbligate ad  annotare  in  apposito
registro  vidimato  dall'autorita'  sanitaria  locale   le   seguenti
indicazioni: 
   a) gli estremi dell'atto di autorizzazione; 
   b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e
in giacenza; 
   c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle  sperimentazioni
effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti  e  delle  quantita'
residue. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione. 
 
          Nota all'art. 49:
             -  L'art.  49,  ultimo  comma,  della  legge n. 685/1975
          prevedeva   originariamente   l'ammenda   fino    a    lire
          cinquecentomila;  per  la successiva depenalizzazione e per
          l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38  nella
          parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.