Art. 49.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49)
Istituti di ricerca scientifica
Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per
indagini richieste dall'autorita' giudiziaria, gli istituti
d'istruzione universitaria ed i titolari di laboratorio di ricerca
scientifica e sperimentazione, all'uopo riconosciuti idonei dal
Ministero della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi di
quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope occorrenti per
ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della
sanita', previa determinazione dei quantitativi predetti. Di detti
quantitativi deve essere dato conto al Ministero della sanita' in
qualsiasi momento ne venga fatta richiesta, nonche' con relazione
scritta annuale contenente la descrizione delle ricerche e delle
sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori
e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione
governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume
in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di
scarico, delle dichiarazioni rilasciate dai singoli ricercatori e
sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito
registro vidimato dall'autorita' sanitaria locale le seguenti
indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e
in giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni
effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantita'
residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le
disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.
Nota all'art. 49:
- L'art. 49, ultimo comma, della legge n. 685/1975
prevedeva originariamente l'ammenda fino a lire
cinquecentomila; per la successiva depenalizzazione e per
l'aumento della sanzione si veda la nota all'art. 38 nella
parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.