Art. 42. 1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente: "Art. 23 (Custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonche', in ogni caso, per il delitto di violenza carnale. 2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare: a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova; b) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; c) se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. 3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.".