Art. 42.
  1.  L'articolo  23  del  decreto del Presidente della Repubblica 22
settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  23  (Custodia  cautelare).  -  1. La custodia cautelare puo'
essere applicata quando si procede per  delitti  non  colposi  per  i
quali  la  legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione
non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti,
la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno
dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma  2
lettere  e),  f),  g),  h) del codice di procedura penale nonche', in
ogni caso, per il delitto di violenza carnale.
   2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare:
    a)  se  sussistono  gravi  e inderogabili esigenze attinenti alle
indagini,  in  relazione  a  situazioni  di  concreto  pericolo   per
l'acquisizione o la genuinita' della prova;
    b)  se  l'imputato  si  e'  dato  alla  fuga  o sussiste concreto
pericolo che egli si dia alla fuga;
    c)  se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la
personalita' dell'imputato, vi e' il  concreto  pericolo  che  questi
commetta  gravi  delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza
personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti  di
criminalita'  organizzata  o della stessa specie di quelli per cui si
procede.
   3.  I  termini  previsti dall'articolo 303 del codice di procedura
penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori  degli
anni  diciotto  e  dei  due terzi per quelli commessi da minori degli
anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto,  del
fermo o dell'accompagnamento.".