Art. 20. 1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (a), e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (b) , possono essere altresi' proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi e' stato preventivo avviso. 2. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali ed interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia.". 2. Il comma 4 dell'articolo 2- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a) , e' sostituito dal seguente: " 4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2- ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non e' in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (b) .". 3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a), e' aggiunto il seguente: " 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.". 4. Il comma 1 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a) , e' sostituito dal seguente: " 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10- quater . Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.". 5. Il comma 4 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a) , e' sostituito dal seguente: " 4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile (c) , o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile (c) , la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle societa' di cui all'articolo 2506 del codice civile (c), la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.". 6. Il comma 6 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a) , e' sostituito dal seguente: " 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (d).". 7. Al comma 7 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a) , dopo le parole: "a suo carico" sono aggiunte le seguenti: "e dei propri conviventi". 8. Al comma 13 dell'articolo 10- sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a) , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10.".
(a) La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo vigente degli articoli 2- bis, 10 e 10- sexies di detta legge, come da ultimo modificati dal presente articolo: "Art. 2- bis (aggiunto dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646; cosi' integralmente sostituito dall'art. 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dal presente articolo). - 1. Il procuratore della Repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilita' finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attivita' economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito. 2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attivita' imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunita' europee. 3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche' nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa', consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. 4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'art. 2- ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica o il questore, con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione della misura di prevenzione non e' in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327. 5. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2- ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso art. 2-ter. 6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonche' alle imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalita' di cui agli articoli 253, 254 e 255 del codice di procedura penale". "Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi cosi' sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dal presente articolo). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o ergogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenza, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti. 3. Nel caso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione ". "Art. 10-sexies (aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, poi modificato dal presente articolo). - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10- quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto. 2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi. 4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615- ter del codice civile o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle societa' di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato. 5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa. 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amminsitrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione. 8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo. 9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7: a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali; b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire. 10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente. 11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. 12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo. 13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10. 14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti. 16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15". (b) Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), come modificati, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della legge n. 327/1988, e' il seguente: "Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1, che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale. Art. 4. - L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 e' consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa. Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni, il questore puo' avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed e' pericolosa per la sicurezza pubblica. La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto. L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo. Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, oservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato puo' presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a cinque. Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facolta' di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. Avverso il decreto della corte d'appello, e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Salvo quando e' stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza". Con sentenza n. 76 del 20-25 maggio 1970 (Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1970, n. 136) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ('misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita''), nella parte in cui non prevede l'assistenza del difensore. (c) Si trascrive il testo degli articoli 2506, 2602 e 2615- ter del codice civile: "Art. 2506 (Societa' estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). - Le societa' costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese e la pubblicita' del bilancio, e devono pubblicare, nei modi stessi, i cognomi e i nomi delle persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato, e depositare le rispettive firme autografe. Esse sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che lo subordinano all'osservanza di particolari condizioni". "Art. 2602 (cosi' sostituito dall'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 377) (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto di cui al precedente comma e' regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali". "Art. 2615- ter (aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377) (Societa' consortili). - Le societa' previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro". (d) Si trascrive il testo sia dell'art. 14 che dell'art. 20 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme), quest'ultimo perche' richiamato nel comma 7 dell'art. 10- sexies della legge n. 575/1965 (si veda al riguardo la precedente nota (a) ): "Art. 14 (Autenticazione di copie). - Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'art. 12, anche con altri procedimenti che diano garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Tali procedimenti sono specificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui all'art. 13 si osservano anche per la formazione di copie autentiche. L'autenticazione delle copie puo' essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso o presso il quale e' depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonche' da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformita' con l'originale scritta alla fine della copia, dopo le eventuali chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresi' indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio cognome e nome, la qualifica rivestita nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di piu' fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Il pubblico ufficiale e' autorizzato ad annullare con il timbro dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie rilasciate". "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".