Art. 20.
  1. L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato
dall'articolo 8 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (a), e'  sostituito
dal seguente:
  "Art.  2. - 1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale
e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4  della  legge
27  dicembre 1956, n. 1423 (b) , possono essere altresi' proposte dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui  circondario
dimora la persona, anche se non vi e' stato preventivo avviso.
  2.  Nei  confronti  delle  persone  pericolose  cui  possono essere
applicate le  misure  patrimoniali  ed  interdittive  previste  dalla
presente  legge,  quando  la  misura  della  sorveglianza  speciale e
dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o  dimora  abituale
non  sono ritenute idonee, puo' essere imposto l'obbligo di soggiorno
in un altro comune  o  frazione  di  esso,  ricompreso  nella  stessa
provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia.".
 2.  Il  comma  4 dell'articolo 2- bis della legge 31 maggio 1965, n.
575, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(a) , e' sostituito dal seguente:
  " 4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui  si  prevede
debba  essere  disposta  la  confisca  ai  sensi dell'articolo 2- ter
vengano  dispersi,  sottratti  od  alienati,  il  procuratore   della
Repubblica  o  il  questore,  con  la proposta, possono richiedere al
presidente del tribunale competente per l'applicazione  della  misura
di  prevenzione  di  disporre  anticipatamente  il sequestro dei beni
prima della fissazione  dell'udienza.  La  proposta  di  applicazione
della  misura  di  prevenzione  non  e'  in  tale  ipotesi  preceduta
dall'avviso di cui all'articolo 4 della legge 27  dicembre  1956,  n.
1423,  come  modificato dall'articolo 5 della legge 3 agosto 1988, n.
327 (b) .".
  3. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,  n.
575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(a), e' aggiunto il seguente:
  " 5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi
o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'  disposti, ovvero di
contratti  derivati  da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
amministrazione,  le  licenze,  le autorizzazioni, le concessioni, le
erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1  non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti
o  subcontratti  indicati  nel  comma  2 non puo' essere consentita a
favore di persone nei cui confronti e' in corso  il  procedimento  di
prevenzione  senza  che  sia data preventiva comunicazione al giudice
competente, il quale puo' disporre,  ricorrendone  i  presupposti,  i
divieti  e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il
giudice non provvede e, comunque, per  un  periodo  non  superiore  a
venti  giorni  dalla  data  in  cui  la  pubblica  amministrazione ha
proceduto alla comunicazione.".
  4. Il comma 1 dell'articolo 10- sexies  della legge 31 maggio 1965,
n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990,  n.  55
(a) , e' sostituito dal seguente:
  "  1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire
le licenze, le autorizzazioni,  le  concessioni,  le  erogazioni,  le
abilitazioni  e  le  iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e  i  subcontratti  di
cui  al  medesimo  articolo  deve  acquisire  apposita certificazione
relativa all'interessato circa la sussistenza  a  suo  carico  di  un
procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una
misura  di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti
che  applicano  una  misura  di  prevenzione  e  dispongono  divieti,
sospensioni  o decadenze a norma dell'articolo 10, ovvero del secondo
comma dell'articolo 10- quater . Per i rinnovi,  allorche'  la  legge
dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i
provvedimenti  comunque  conseguenti  a  provvedimenti gia' disposti,
salvo gli atti di esecuzione, e per i  contratti  derivati  da  altri
gia'  stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con
riguardo  alla  certificazione   dei   provvedimenti   definitivi   o
provvisori  che  applicano  la  misura  di prevenzione o dispongono i
divieti, le sospensioni o le decadenze.  Per i contratti  concernenti
obbligazioni  a  carattere  periodico o continuativo per forniture di
beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita  per  ciascun
anno di durata del contratto.".
  5. Il comma 4 dell'articolo 10- sexies  della legge 31 maggio 1965,
n.  575,  introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(a) , e' sostituito dal seguente:
  " 4.  Quando  gli  atti  o  i  contratti  riguardano  societa',  la
certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'.
Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche
consortili ai sensi dell'articolo 2615- ter del codice civile (c) , o
di  societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi
di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del  codice  civile,
nei  confronti  del  legale  rappresentante  e  degli eventuali altri
componenti l'organo  di  amministrazione,  nonche'  di  ciascuno  dei
consorziati  che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una
partecipazione  superiore  al  10  per  cento,  e  di  quei  soci   o
consorziati  per  conto dei quali le societa' consortili o i consorzi
operino   in   modo   esclusivo   nei   confronti   della    pubblica
amministrazione;  per  i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice
civile (c) , la certificazione e' richiesta nei confronti di  chi  ne
ha  la rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate. Se
trattasi  di  societa'  in  nome  collettivo,  la  certificazione  e'
richiesta  nei  confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in
accomandita  semplice,  nei  confronti  dei  soci  accomandatari.  Se
trattasi  delle  societa'  di cui all'articolo 2506 del codice civile
(c), la certificazione e' richiesta nei confronti di  coloro  che  le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.".
  6. Il comma 6 dell'articolo 10- sexies  della legge 31 maggio 1965,
n.  575,  introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(a) , e' sostituito dal seguente:
  " 6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta
del privato interessato presentata alla prefettura competente per  il
luogo  ove  lo  stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di
societa', impresa o ente.  La  relativa  domanda,  alla  quale  vanno
allegati  i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti,
atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta  o  anche
solo  le  amministrazioni  o enti pubblici interessati ed indicare il
numero degli esemplari occorrenti e la  persona,  munita  di  procura
speciale,  incaricata  di  ritirarli.  La  certificazione deve essere
acquisita dalla pubblica amministrazione o dal  concessionario  entro
tre  mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata
ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n.  15 (d).".
  7.  Al  comma  7 dell'articolo 10-   sexies   della legge 31 maggio
1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19  marzo  1990,
n. 55 (a) , dopo le parole: "a suo carico" sono aggiunte le seguenti:
"e dei propri conviventi".
  8.  Al  comma  13  dell'articolo 10- sexies   della legge 31 maggio
1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19  marzo  1990,
n. 55 (a) , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le prefetture
sono  tenute  a  rilasciare  apposita  ricevuta attestante la data di
presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti  per
cui  la  medesima  e'  richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono  sostituire
ad  ogni  effetto  la  certificazione  con la dichiarazione di cui al
comma 7, ferma restando  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di
avvalersi della facolta' di cui al comma 10.".
 
             (a)  La  legge  n.  575/1965 reca disposizioni contro la
          mafia. Si trascrive il testo vigente degli articoli 2- bis,
          10 e 10- sexies di detta legge, come da  ultimo  modificati
          dal presente articolo:
             "Art.  2-  bis  (aggiunto  dall'art.  14  della legge 13
          settembre 1982,  n.  646;  cosi'  integralmente  sostituito
          dall'art.   1  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  poi
          modificato dal presente  articolo).  -  1.  Il  procuratore
          della  Repubblica o il questore territorialmente competente
          a richiedere l'applicazione di una  misura  di  prevenzione
          procedono,  anche  a mezzo della guardia di finanza o della
          polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita,  sulle
          disponibilita'  finanziarie  e  sul patrimonio dei soggetti
          indicati all'art. 1 nei cui confronti possa essere proposta
          la misura di prevenzione della sorveglianza speciale  della
          pubblica  sicurezza  con  o  senza  divieto  od  obbligo di
          soggiorno, nonche', avvalendosi della guardia di finanza  o
          della   polizia  giudiziaria,  ad  indagini  sull'attivita'
          economica facente capo agli  stessi  soggetti,  allo  scopo
          anche di individuare le fonti di reddito.
             2.  Accertano,  in  particolare,  se dette persone siano
          titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
          abilitazioni all'esercizio di attivita'  imprenditoriali  e
          commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e
          pubblici    registri,   se   beneficiano   di   contributi,
          finanziamenti o mutui agevolati ed altre  erogazioni  dello
          stesso  tipo,  comunque  denominate,  concesse o erogate da
          parte dello Stato, degli enti pubblici  o  delle  Comunita'
          europee.
             3.  Le  indagini sono effettuate anche nei confronti del
          coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo  quinquennio
          hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonche'
          nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, societa',
          consorzi  od  associazioni,  del  cui patrimonio i soggetti
          medesimi risultano poter disporre  in  tutto  o  in  parte,
          direttamente o indirettamente.
            4.  Quando  vi sia concreto pericolo che i beni di cui si
          prevede  debba  essere  disposta  la  confisca   ai   sensi
          dell'art.  2-  ter vengano dispersi, sottratti od alienati,
          il procuratore della  Repubblica  o  il  questore,  con  la
          proposta,
          possono  richiedere  al presidente del tribunale competente
          per l'applicazione della misura di prevenzione di  disporre
          anticipatamente   il   sequestro   dei   beni  prima  della
          fissazione dell'udienza. La proposta di applicazione  della
          misura  di  prevenzione  non  e'  in tale ipotesi preceduta
          dall'avviso di cui all'art. 4 della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  come modificato dall'art. 5 della legge 3 agosto
          1988, n. 327.
            5. Il  presidente  del  tribunale  provvede  con  decreto
          motivato  entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro
          eventualmente disposto perde efficacia se  non  convalidato
          dal  tribunale  entro  trenta  giorni  dalla  proposta.  Si
          osservano  le  disposizioni  di   cui   al   quarto   comma
          dell'articolo 2- ter;  se i beni sequestrati sono intestati
          a  terzi  si applica il procedimento di cui al quinto comma
          dello stesso art. 2-ter.
             6. Il procuratore della Repubblica e il questore possono
          richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di
          polizia  giudiziaria,  ad  ogni  ufficio   della   pubblica
          amministrazione,  ad  ogni  ente  creditizio  nonche'  alle
          imprese, societa' ed enti di ogni tipo informazioni e copia
          della documentazione ritenuta utile ai fini delle  indagini
          nei  confronti  dei  soggetti  di  cui ai commi precedenti.
          Previa autorizzazione del procuratore  della  Repubblica  o
          del   giudice   procedente,   gli   ufficiali   di  polizia
          giudiziaria   possono   procedere   al   sequestro    della
          documentazione  con  le modalita' di cui agli articoli 253,
          254 e 255 del codice di procedura penale".
             "Art. 10 (prima sostituito dall'art. 19 della  legge  13
          settembre  1982,  n.  646, poi cosi' sostituito dall'art. 3
          della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successivamente
          integrato  dal  presente  articolo). - 1.   Le persone alle
          quali sia stata applicata con provvedimento definitivo  una
          misura di prevenzione non possono ottenere:
               a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
               b)  concessioni  di  acque pubbliche e diritti ad esse
          inerenti nonche' concessioni di  beni  demaniali  allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
               c) concessioni di costruzione, nonche' di  costruzione
          e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
          e concessione di servizi pubblici;
               d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori
          di   opere,   beni   e   servizi  riguardanti  la  pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio all'ingrosso e  nei  registri  dei  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
               e)   altre  iscrizioni  o  provvedimenti  a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio   o   abilitativo   per    lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
               f) contributi,  finanziamenti  o  mutui  agevolati  ed
          altre  erogazioni  dello  stesso tipo, comunque denominate,
          concessi o ergogati da parte dello  Stato,  di  altri  enti
          pubblici  o  delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
          attivita' imprenditoriali.
             2. Il provvedimento  definitivo  di  applicazione  della
          misura  di  prevenzione  determina  la decadenza di diritto
          dalle  licenza,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni  ed  erogazioni  di cui al comma 1, nonche' il
          divieto di concludere  contratti  di  appalto,  di  cottimo
          fiduciario,   di   fornitura   di  opere,  beni  e  servizi
          riguardanti  la   pubblica   amministrazione   e   relativi
          subcontratti,  compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
             3.   Nel   caso  del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione.
             4.  Il  tribunale  dispone  che i divieti e le decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
             5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di polizia, ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
             5-bis.  Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione  ".
           "Art. 10-sexies (aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo
          1990, n. 55, poi modificato dal presente articolo). - 1. La
          pubblica  amministrazione, prima di rilasciare o consentire
          le  licenze,  le   autorizzazioni,   le   concessioni,   le
          erogazioni,   le  abilitazioni  e  le  iscrizioni  previste
          dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare
          i contratti e i subcontratti di cui  al  medesimo  articolo
          deve    acquisire    apposita    certificazione    relativa
          all'interessato circa la sussistenza a  suo  carico  di  un
          procedimento  per  l'applicazione,  a  norma della presente
          legge, di una  misura  di  prevenzione,  nonche'  circa  la
          sussistenza  di  provvedimenti  che applicano una misura di
          prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a
          norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art.  10-
          quater.  Per  i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli
          stessi abbiano  luogo  con  provvedimento  formale,  per  i
          provvedimenti  comunque  conseguenti  a  provvedimenti gia'
          disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per  i  contratti
          derivati   da   altri   gia'   stipulati   dalla   pubblica
          amministrazione  l'obbligo  sussiste  con   riguardo   alla
          certificazione  dei  provvedimenti  definitivi o provvisori
          che applicano la  misura  di  prevenzione  o  dispongono  i
          divieti,  le  sospensioni  o  le decadenze. Per i contratti
          concernenti   obbligazioni   a   carattere   periodico    o
          continuativo   per   forniture   di   beni  o  servizi,  la
          certificazione deve essere acquisita per  ciascun  anno  di
          durata del contratto.
             2.  La  certificazione  e'  rilasciata  dalla prefettura
          nella cui circoscrizione gli atti  o  in  contratti  devono
          essere  perfezionati,  su  richiesta dell'amministrazione o
          dell'ente pubblico, previa esibizione  dei  certificati  di
          residenza  e  di  stato di famiglia di data non anteriore a
          tre mesi.
             3. Nel caso di contratti stipulati da un  concessionario
          di  opere  o servizi pubblici, la certificazione, oltre che
          su  richiesta  dell'amministrazione  o  dell'ente  pubblico
          interessati,  puo'  essere rilasciata anche a richiesta del
          concessionario, previa  acquisizione  dall'interessato  dei
          certificati di residenza e di stato di famiglia di data non
          anteriore a tre mesi.
            4.  Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la
          certificazione e'  richiesta  nei  confronti  della  stessa
          societa'.  Essa  e'  altresi'  richiesta,  se  trattasi  di
          societa' di capitali anche consortili  ai  sensi  dell'art.
          2615-  ter  del codice civile o di societa' cooperative, di
          consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
          titolo X, capo  II,  sezione  II  del  codice  civile,  nei
          confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno
          dei   consorziati   che   nei  consorzi  e  nelle  societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento,  e di quei soci o consorziati per conto dei quali le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei   confronti   della  pubblica  amministrazione;  per  i
          consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice  civile   la
          certificazione  e'  richiesta nei confronti di chi ne ha la
          rappresentanza e degli imprenditori o societa' consorziate.
          Se  trattasi   di   societa'   in   nome   collettivo,   la
          certificazione  e' richiesta nei confronti di tutti i soci;
          se  trattasi  di  societa'  in  accomandita  semplice,  nei
          confronti   dei   soci  accomandatari.  Se  trattasi  delle
          societa' di  cui  all'art.    2506  del  codice  civile  la
          certificazione  e' richiesta nei confronti di coloro che le
          rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
             5. Ai fini dell'applicazione della specifica  disciplina
          dell'albo  nazionale  dei costruttori, la certificazione e'
          altresi' richiesta  nei  confronti  del  direttore  tecnico
          dell'impresa.
             6.  Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
          richiesta   del   privato   interessato   presentata   alla
          prefettura  competente  per  il  luogo  ove lo stesso ha la
          residenza ovvero la sede, se trattasi di societa',  impresa
          o  ente.  La  relativa domanda, alla quale vanno allegati i
          certificati prescritti, deve specificare  i  provvedimenti,
          atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta
          o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati
          ed  indicare  il  numero  degli  esemplari  occorrenti e la
          persona,  munita  di  procura   speciale,   incaricata   di
          ritirarli.  La  certificazione  deve essere acquisita dalla
          pubblica amminsitrazione o  dal  concessionario  entro  tre
          mesi  dalla  data  del  rilascio  prodotta  anche  in copia
          autenticata ai sensi dell'art. 14  della  legge  4  gennaio
          1968, n. 15.
            7.  Nei  casi  di  urgenza,  in  attesa che pervenga alla
          pubblica   amministrazione   o   al    concessionario    la
          certificazione  prefettizia,  l'esecuzione dei contratti di
          cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla  base  di  una
          dichiarazione  con  la  quale  l'interessato attesti di non
          essere stato sottoposto a misura di prevenzione  e  di  non
          essere  a  conoscenza  della  esistenza a suo carico  e dei
          propri   conviventi   di   procedimenti   in   corso    per
          l'applicazione  della  misura di prevenzione o di una delle
          cause ostative all'iscrizione negli albi di  appaltatori  o
          fornitori   pubblici   ovvero   nell'albo   nazionale   dei
          costruttori. La  sottoscrizione  della  dichiarazione  deve
          essere  autenticata con le modalita' stabilite dall'art. 20
          della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le  stesse  disposizioni
          si   applicano  quando  e'  richiesta  l'autorizzazione  di
          subcontratti,   cessioni   e   cottimi    concernenti    la
          realizzazione  delle opere e dei lavori e la prestazione di
          servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
             8.   La   certificazione   non   e'   richiesta   quando
          beneficiario  dell'atto  o contraente con l'amministrazione
          e'  un'altra  amministrazione  pubblica  ovvero  quando  si
          tratta    di    licenze    e    autorizzazioni   rilasciate
          dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro
          rinnovo.
             9. La certificazione non  e'  inoltre  richiesta  ed  e'
          sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
               a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
          artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
               b)  per la stipulazione o l'approvazione dei contratti
          di cui all'art. 10 e per  le  concessioni  di  costruzione,
          nonche'  di  costruzione e gestione di opere riguardanti la
          pubblica amministrazione o  di  servizi  pubblici,  il  cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               c)  per  l'autorizzazione  di subcontratti, cessioni e
          cottimi concernenti  la  realizzazione  delle  opere  e  la
          prestazione  dei  servizi  di  cui  alla  lettera b) il cui
          valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
               d) per la concessione di contributi,  finanziamenti  e
          mutui  agevolati  e  altre  erogazioni  dello  stesso tipo,
          comunque  denominate,  per  lo  svolgimento  di   attivita'
          imprenditoriali  il  cui  valore  complessivo  non supera i
          cinquanta milioni di lire.
             10. E' fatta comunque salva la facolta'  della  pubblica
          amministrazione  che procede sulla base delle dichiarazioni
          sostitutive   di   richiedere   successivamente   ulteriore
          certificazione alla prefettura territorialmente competente.
             11.  L'impresa  aggiudicataria  e'  tenuta  a comunicare
          tempestivamente   all'amministrazione    appaltante    ogni
          modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
          struttura   di   impresa   e   negli  organismi  tecnici  e
          amministrativi.
             12.  Le  certificazioni prefettizie, le relative istanze
          nonche' la documentazione accessoria previste dal  presente
          articolo sono esenti da imposta di bollo.
             13.  Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
          trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute  a
          rilasciare   apposita   ricevuta   attestante  la  data  di
          presentazione dell'istanza  di  certificazione,  nonche'  i
          soggetti  per  cui  la  medesima  e'  richiesta;  trascorsi
          inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza,
          gli interessati  possono  sostituire  ad  ogni  effetto  la
          certificazione  con  la  dichiarazione  di  cui al comma 7,
          ferma restando la  possibilita'  per  l'amministrazione  di
          avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
             14.  Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al
          presente articolo,  attesta  il  falso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni.
             15.  Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
          pubblici ha facolta' di verificare anche in  corso  d'opera
          la  permanenza  dei requisiti previsti dalla presente legge
          per l'affidamento  dei  lavori.    Alla  predetta  verifica
          possono  altresi' procedere le altre amministrazioni o enti
          pubblici committenti o concedenti.
             16.  Decorso  un  anno   dalla   firma   del   contratto
          riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione,
          l'amministrazione  o ente pubblico committente o concedente
          e' comunque tenuto ad effettuare  la  verifica  di  cui  al
          comma 15".
             (b)  Il  testo  degli  articoli  3  e  4  della legge n.
          1423/1956  (Misure  di  prevenzione  nei  confronti   delle
          persone  pericolose  per  la  sicurezza  e  per la pubblica
          moralita'),   come   modificati,   rispettivamente,   dagli
          articoli 4 e 5 della legge n. 327/1988, e' il seguente:
           "Art.  3.  -  Alle  persone  indicate nell'art. 1, che non
          abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di  cui
          all'art.  4,  quando  siano  pericolose  per  la  sicurezza
          pubblica, puo' essere applicata, nei modi  stabiliti  negli
          articoli   seguenti,   la   misura   di  prevenzione  della
          sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
             Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto  ove  le
          circostanze  del caso lo richiedano il divieto di soggiorno
          in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
            Nei casi in cui le altre misure di prevenzione  non  sono
          ritenute  idonee  alla tutela della sicurezza pubblica puo'
          essere  imposto  l'obbligo  di  soggiorno  nel  comune   di
          residenza o di dimora abituale.
           Art.  4.  -    L'applicazione  dei  provvedimenti  di  cui
          all'art. 3 e' consentita dopo che  il  questore  nella  cui
          provincia  la  persona  dimora  ha  provveduto  ad avvisare
          oralmente la stessa che esistono  sospetti  a  suo  carico,
          indicando  i motivi che li giustificano. Il questore invita
          la persona a tenere una  condotta  conforme  alla  legge  e
          redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare
          allo stesso data certa.
           Trascorsi  almeno  sessanta giorni e non piu' di tre anni,
          il   questore   puo'   avanzare   proposta   motivata   per
          l'applicazione  delle  misure  di prevenzione al presidente
          del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la
          persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato  condotta  ed
          e' pericolosa per la sicurezza pubblica.
           La  persona  alla  quale  e'  stato fatto l'avviso puo' in
          qualsiasi momento  chiederne  la  revoca  al  questore  che
          provvede  nei  sessanta  giorni  successivi.  Decorso detto
          termine  senza  che  il  questore  abbia   provveduto,   la
          richiesta  si intende accolta.  Entro sessanta giorni dalla
          comunicazione  del  provvedimento  di  rigetto  e'  ammesso
          ricorso gerarchico al prefetto.
            L'avviso  dato  dal  questore  non  produce altro effetto
          oltre quello previsto dal presente articolo.
             Il tribunale  provvede,  in  camera  di  consiglio,  con
          decreto  motivato,  entro trenta giorni dalla proposta, con
          l'intervento del  pubblico  ministero  e  dell'interessato,
          oservando,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni degli
          articoli  636  e  637  del  codice  di  procedura   penale.
          L'interessato  puo' presentare memorie e farsi assistere da
          un avvocato o procuratore.
             Ove l'interessato  non  intervenga  ed  occorra  la  sua
          presenza   per   essere   interrogato,  il  presidente  del
          tribunale lo invita a comparire e, se  egli  non  ottempera
          all'invito,  puo'  ordinare  l'accompagnamento  a  mezzo di
          forza pubblica.
             Il provvedimento  del  tribunale  stabilisce  la  durata
          della  misura  di prevenzione che non puo' essere inferiore
          ad un anno ne' superiore a cinque.
             Il provvedimento  e'  comunicato  al  procuratore  della
          Repubblica,  al  procuratore  generale  presso  la corte di
          appello ed  all'interessato,  i  quali  hanno  facolta'  di
          proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.
             Il  ricorso  non  ha  effetto  sospensivo  e deve essere
          proposto  entro  dieci  giorni  dalla   comunicazione   del
          provvedimento.  La  corte  d'appello provvede, in camera di
          consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni  dalla
          proposizione del ricorso.
             Avverso  il  decreto  della  corte d'appello, e' ammesso
          ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del
          pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci  giorni.
          La  Corte  di  cassazione provvede, in camera di consiglio,
          entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha  effetto
          sospensivo.
             Salvo  quando  e' stabilito nella presente legge, per la
          proposizione e la decisione dei ricorsi,  si  osservano  in
          quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale
          riguardanti  la  proposizione  e  la  decisione dei ricorsi
          relativi all'applicazione delle misure di sicurezza".
             Con sentenza n.  76  del  20-25  maggio  1970  (Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1970, n. 136) la Corte costituzionale ha
          dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,
          secondo comma,  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423
          ('misure   di   prevenzione  nei  confronti  delle  persone
          pericolose per la sicurezza e per la pubblica  moralita''),
          nella parte in cui non prevede l'assistenza del difensore.
             (c)  Si  trascrive  il testo degli articoli 2506, 2602 e
          2615- ter del codice civile:
            "Art. 2506  (Societa'  estere  con  sede  secondaria  nel
          territorio   dello   Stato).   -   Le  societa'  costituite
          all'estero, le  quali  stabiliscono  nel  territorio  dello
          Stato   una  o  piu'  sedi  secondarie  con  rappresentanza
          stabile,   sono   soggette,   per   ciascuna   sede,   alle
          disposizioni della legge italiana riguardanti il deposito e
          l'iscrizione   dell'atto  costitutivo  nel  registro  delle
          imprese e la pubblicita' del bilancio, e devono pubblicare,
          nei  modi  stessi,  i  cognomi  e  i nomi delle persone che
          rappresentano stabilmente la societa' nel territorio  dello
          Stato, e depositare le rispettive firme autografe.
             Esse sono altresi' soggette, per quanto riguarda le sedi
          secondarie,  alle  disposizioni  che  regolano  l'esercizio
          dell'impresa  o  che  lo  subordinano   all'osservanza   di
          particolari condizioni".
            "Art.  2602  (cosi' sostituito dall'art. 1 della legge 10
          maggio 1976, n. 377) (Nozione e norme applicabili).  -  Con
          il  contratto  di  consorzio piu' imprenditori istituiscono
          un'organizzazione  comune  per  la  disciplina  o  per   lo
          svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
             Il  contratto  di  cui  al  precedente comma e' regolato
          dalle norme seguenti, salve le diverse  disposizioni  delle
          leggi speciali".
            "Art.  2615-  ter  (aggiunto  dall'art.  4 della legge 10
          maggio 1976, n. 377) (Societa' consortili). -  Le  societa'
          previste  nei  capi  III  e  seguenti  del titolo V possono
          assumere oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.
             In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire  l'obbligo
          dei soci di versare contributi in denaro".
             (d) Si trascrive il testo sia dell'art. 14 che dell'art.
          20  della  legge  n.  15/1968  (Norme  sulla documentazione
          amministrativa  e  sulla  legalizzazione  e  autenticazione
          delle  firme),  quest'ultimo perche' richiamato nel comma 7
          dell'art. 10- sexies della legge n.  575/1965 (si  veda  al
          riguardo la precedente nota (a) ):
             "Art.   14   (Autenticazione   di  copie).  -  Le  copie
          autentiche, totali o parziali, di atti e documenti  possono
          essere ottenute, oltre che con i sistemi previsti nell'art.
          12,  anche  con altri procedimenti che diano garanzia della
          riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento.  Tali
          procedimenti  sono  specificati  con decreto del Presidente
          del Consiglio dei  Ministri,  sentiti  i  Ministri  per  la
          grazia  e giustizia e per il tesoro. Le disposizioni di cui
          all'art.  13 si osservano anche per la formazione di  copie
          autentiche.
             L'autenticazione  delle  copie  puo'  essere  fatta  dal
          pubblico ufficiale dal quale e' stato emesso  o  presso  il
          quale  e'  depositato  l'originale,  o al quale deve essere
          prodotto il documento, nonche' da un  notaio,  cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro  funzionario incaricato dal
          sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformita' con
          l'originale  scritta  alla  fine  della  copia,   dopo   le
          eventuali  chiamate in calce, a cura del pubblico ufficiale
          autorizzato, il quale deve altresi' indicare la data  e  il
          luogo  del  rilascio,  il  numero  dei  fogli impiegati, il
          proprio cognome e  nome,  la  qualifica  rivestita  nonche'
          apporre   la   propria   firma  per  esteso  ed  il  timbro
          dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento  consta  di
          piu' fogli, il pubblico ufficiale appone la propria firma a
          margine di ciascun foglio intermedio.
             Il pubblico ufficiale e' autorizzato ad annullare con il
          timbro  dell'ufficio le marche da bollo apposte sulle copie
          rilasciate".
             "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni).    -  La
          sottoscrizione  di  istanze  da  produrre agli organi della
          pubblica  amministrazione  puo'  essere  autenticata,   ove
          l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente
          a  ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere,
          segretario  comunale,  o  altro  funzionario incaricato dal
          sindaco.
             L'autenticazione deve essere  redatta  di  seguito  alla
          sottoscrizione  e  consiste nell'attestazione, da parte del
          pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa  e'  stata
          apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita'
          della persona che sottoscrive.
             Il  pubblico  ufficiale  che  autentica deve indicare le
          modalita' di identificazione, la  data  e  il  luogo  della
          autenticazione,  il  proprio  nome  e cognome, la qualifica
          rivestita, nonche' apporre la propria firma per  esteso  ed
          il timbro dell'ufficio.
             Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei
          fogli  intermedi  e'  sufficiente che il pubblico ufficiale
          aggiunga la propria firma".