Art. 21. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli altri Ministri competenti per le singole materie, il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, a norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (a), uno o piu' regolamenti contenenti disposizioni per: a) il trattamento e la trasmissione automatizzati delle comunicazioni di cui all'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 (b) ; b) l'aggiornamento automatizzato dei dati contenuti in albi, compreso l'albo nazionale dei costruttori che puo' richiedere a tal fine la collaborazione del Ministero dell'interno, registri, compresi quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni aventi contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, nonche' dei dati relativi alle comunicazioni di cui alla lettera a); c) rendere le attestazioni degli organi competenti, nonche' le verifiche effettuate sui dati oggetto delle comunicazioni relative alle iscrizioni di cui alla lettera a) equivalenti a tutti gli effetti alle certificazioni di cui all'articolo 10- sexies della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto (b); d) definire i provvedimenti, atti o contratti per i quali, in relazione all'applicazione delle previsioni di cui alle lettere a), b) e c) e salvo quanto stabilito dal comma 3, non e' richiesta la certificazione di cui all'articolo 10-sexies della predetta legge n. 575 del 1965 (b) , come modificato dal presente decreto, e prevedere che, negli stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione della misura di prevenzione ne' di altre cause ostative previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (b) , o, in quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori; e) prevedere che il prefetto puo' richiedere alle imprese interessate le informazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (c) , dandone preventiva comunicazione all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso. 2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati anche in deroga alle disposizioni di legge concernenti le modalita' di tenuta delle iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono. (( 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i )) (( Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono )) (( determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni )) (( e gli enti pubblici e le societa' a prevalente capitale )) (( pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i )) (( contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge )) (( 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto )) (( (b), ne' disporre o consentire le concessioni e le erogazioni )) (( di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio di )) (( attivita' industriali di trasformazione, ovvero di attivita' )) (( agricole di imprese costituite in societa' di capitali, se non )) (( hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10- )) (( sexies (( della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato )) (( dal presente decreto (b), e dettagliate informazioni )) (( circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati )) (( dall'articolo 13 )) (( della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (d), nei confronti delle )) (( imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono )) (( rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto )) (( articolo 10-sexies (b) . )) 4. Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni centrali dello Stato e gli organi centrali degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (b) , possono realizzare intese con il Dipartimento della pubblica sicurezza per la comunicazione su supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione di cui all'articolo 10- sexies della citata legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto, introdotto dall'articolo 7 della legge n. 55 del 1990 (b) , concernenti le persone nei confronti delle quali si applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della medesima legge n. 575 del 1965 come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge n. 55 del 1990 (b) . Per le amministrazioni e gli organi di cui al presente comma, l'obbligo previsto dal comma 1 del citato articolo 10- sexies della legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto (b) , e' assolto con l'acquisizione dell'estratto delle predette comunicazioni e dei certificati di residenza e di stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.
(a) Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (b) Si trascrive il testo dell'art. 10- bis della legge n. 575/1965, recante disposizioni contro la mafia, aggiunto dall'art. 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, e dall'art. 4 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (per il testo degli articoli 10 e 10- sexies della medesima legge si veda la nota (a) all'art. 20): "Art. 10- bis. - Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale , sara' costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonche' le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'art. 10. Con le stesse modalita' saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonche' dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10, e al secondo comma dell'art. 10- quater . Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso. I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'art. 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'art. 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo' essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima. Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato: dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, e' punito con la reclusione da due a quattro anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione da tre mesi a un anno. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizione nonche' di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente ". (c) Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 629/1982 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) prevede che: "A richiesta dell'Alto commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di societa', aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali". (d) L'art. 13 della legge n. 57/1962 (Istituzione dell'albo nazionale dei costruttori), come da ultimo sostituito dall'art. 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e' ora cosi' formulato: "Art. 13 (Requisiti di ordine generale per l'iscrizione). - I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono: 1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di societa' commerciali legalmente costituite purche' appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocita' nei riguardi dei cittadini italiani. L'iscrizione nell'albo e' consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in Italia; 2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa e' persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente n. 2) debbono riferirsi ad entrambi; 3) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana e la legislazione del Paese di residenza; 4) osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 5) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, con indicazione dell'attivita' specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza; 6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad un'associazione di categoria. Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai numeri 3) e 4) costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazioneo ente competente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata resa dall'interessato innanzi al pretore o al sindaco del luogo ove ha sede l'impresa o ad un notaio; per le imprese straniere non aventi sede in Italia costituisce altresi' prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato straniero o, negli Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne".