Art. 21.
  1. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia e
giustizia, dei  lavori  pubblici,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  degli  altri  Ministri competenti per le singole
materie, il Governo della Repubblica e'  autorizzato  ad  emanare,  a
norma del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(a), uno o piu' regolamenti contenenti disposizioni per:
    a)   il   trattamento   e  la  trasmissione  automatizzati  delle
comunicazioni di cui all'articolo 10- bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575 (b) ;
    b) l'aggiornamento automatizzato  dei  dati  contenuti  in  albi,
compreso  l'albo  nazionale dei costruttori che puo' richiedere a tal
fine la collaborazione del Ministero dell'interno, registri, compresi
quelli delle camere di commercio, altre iscrizioni  aventi  contenuto
autorizzatorio,  concessorio  o  abilitativo  per  lo  svolgimento di
attivita'   imprenditoriali,   nonche'   dei   dati   relativi   alle
comunicazioni di cui alla lettera a);
    c)  rendere  le  attestazioni degli organi competenti, nonche' le
verifiche effettuate sui dati oggetto  delle  comunicazioni  relative
alle  iscrizioni  di  cui  alla  lettera  a)  equivalenti a tutti gli
effetti alle certificazioni di  cui  all'articolo  10-  sexies  della
predetta  legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente decreto
(b);
    d) definire i provvedimenti, atti o contratti  per  i  quali,  in
relazione  all'applicazione  delle previsioni di cui alle lettere a),
b) e c) e salvo quanto stabilito dal comma 3,  non  e'  richiesta  la
certificazione  di cui all'articolo 10-sexies della predetta legge n.
575 del 1965 (b) , come modificato dal presente decreto, e  prevedere
che,  negli  stessi casi, l'interessato sottoscriva una dichiarazione
di non essere stato sottoposto a  misura  di  prevenzione  e  di  non
essere  a  conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti
per l'applicazione della misura di prevenzione  ne'  di  altre  cause
ostative  previste  dalla  legge  31  maggio 1965, n. 575 (b) , o, in
quanto applicabili, dalle norme concernenti l'iscrizione  negli  albi
di  appaltatori  o  fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei
costruttori;
    e)  prevedere  che  il  prefetto  puo'  richiedere  alle  imprese
interessate  le  informazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 5, del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  12  ottobre  1982, n. 726 (c) , dandone
preventiva comunicazione all'Alto commissario  per  il  coordinamento
della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso.
  2.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 sono emanati anche in deroga
alle disposizioni di legge concernenti le modalita' di  tenuta  delle
iscrizioni, albi e registri cui si riferiscono.
(( 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i     ))
(( Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, sono      ))
(( determinati i limiti di valore oltre i quali le amministrazioni ))
(( e gli enti pubblici e le societa' a prevalente capitale         ))
(( pubblico non possono stipulare, approvare o autorizzare i       ))
(( contratti ed i subcontratti di cui all'articolo 10 della legge  ))
(( 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal presente decreto    ))
(( (b), ne' disporre o consentire le concessioni e le erogazioni   ))
(( di cui allo stesso articolo che attengono all'esercizio di      ))
(( attivita' industriali di trasformazione, ovvero di attivita'    ))
(( agricole di imprese costituite in societa' di capitali, se non  ))
(( hanno acquisito la certificazione di cui all'articolo 10-       ))
(( sexies (( della predetta legge n. 575 del 1965, come modificato ))
(( dal presente decreto (b), e dettagliate informazioni            ))
(( circa la sussistenza dei requisiti soggettivi indicati          ))
(( dall'articolo 13                                                ))
(( della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (d), nei confronti delle    ))
(( imprese interessate. Le certificazioni e le informazioni sono   ))
(( rilasciate dal prefetto a norma dei commi 2 e 13 del predetto   ))
(( articolo 10-sexies (b) .                                       ))
  4.  Fino a quando non saranno emanati i regolamenti di cui al comma
1, le amministrazioni centrali dello  Stato  e  gli  organi  centrali
degli enti pubblici indicati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri di cui al primo comma dell'articolo 10- bis della legge
31 maggio 1965, n. 575, come da  ultimo  modificato  dall'articolo  4
della  legge 19 marzo 1990, n. 55 (b) , possono realizzare intese con
il Dipartimento della pubblica  sicurezza  per  la  comunicazione  su
supporto informatico dei dati essenziali oggetto della certificazione
di  cui  all'articolo  10- sexies della citata legge n. 575 del 1965,
come modificato dal  presente  decreto,  introdotto  dall'articolo  7
della legge n. 55 del 1990 (b) , concernenti le persone nei confronti
delle  quali  si  applicano i divieti previsti dall'articolo 10 della
medesima  legge  n.  575  del  1965   come   da   ultimo   sostituito
dall'articolo   3   della   legge  n.  55  del  1990  (b)  .  Per  le
amministrazioni e gli organi di  cui  al  presente  comma,  l'obbligo
previsto dal comma 1 del citato articolo
10-  sexies della legge n. 575 del 1965, come modificato dal presente
decreto (b) ,  e'  assolto  con  l'acquisizione  dell'estratto  delle
predette  comunicazioni  e dei certificati di residenza e di stato di
famiglia, di data non anteriore a tre mesi, relativi all'interessato.
 
             (a) Il comma 2 dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (b)  Si trascrive il testo dell'art. 10- bis della legge
          n.    575/1965,  recante  disposizioni  contro  la   mafia,
          aggiunto  dall'art.  20  della  legge 13 settembre 1982, n.
          646, come modificato dall'art. 3 della  legge  23  dicembre
          1982,  n.  936, e dall'art. 4 della legge 19 marzo 1990, n.
          55 (per il testo degli articoli 10  e  10-  sexies    della
          medesima legge si veda la nota (a) all'art. 20):
             "Art.  10- bis. - Con decreto da emanarsi dal Presidente
          del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti  i  Ministri
          interessati,  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della
          presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale  ,
          sara' costituito un elenco  generale  degli  enti  e  delle
          amministrazioni  legittimati  a  disporre  le  licenze,  le
          concessioni e le iscrizioni, nonche' le autorizzazioni,  le
          abilitazioni  e  le  erogazioni  indicate  nel  primo comma
          dell'art. 10. Con le stesse  modalita'  saranno  effettuati
          gli aggiornamenti eventualmente necessari.
            Le  cancellerie  dei  tribunali,  delle corti d'appello e
          della Corte di cassazione debbono comunicare alla  questura
          nella  cui  circoscrizione  hanno  sede, non oltre i cinque
          giorni dal deposito o, nel caso di  atto  impugnabile,  non
          oltre  i  cinque  giorni  dalla  scadenza  del  termine per
          l'impugnazione,    copia    dei    provvedimenti    emanati
          rispettivamente  in  base  ai  commi  quinto, nono e decimo
          dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  nonche'
          dei  provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10, e
          al  secondo  comma  dell'art.   10-   quater      .   Nella
          comunicazione  deve  essere specificato se il provvedimento
          sia divenuto definitivo.
            I  procuratori  della  Repubblica,  nel   presentare   al
          tribunale  le  proposte  per  l'applicazione  di  una delle
          misure di prevenzione di cui  all'art.  3  della  legge  27
          dicembre  1956,  n.  1423,  provvedono  a darne contestuale
          comunicazione   in   copia,   alla   questura   nella   cui
          circoscrizione ha sede il tribunale stesso.
           I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi
          magnetici  del  centro  elaborazione dati di cui all'art. 8
          della legge 1› aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni
          previste nei precedenti commi, sia delle proposte che  essi
          stessi  abbiano  presentato per l'applicazione di una delle
          misure di prevenzione indicate nel capoverso  che  precede.
          Le  informazioni  predette  sono  contestualmente trasmesse
          alle  prefetture  attraverso  i  terminali  installati  nei
          rispettivi centri telecomunicazione.
            Le  prefetture  comunicano tempestivamente agli organi ed
          enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri  di cui al primo comma e dai successivi decreti di
          aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive  province,
          i   provvedimenti   esecutivi  concernenti  i  divieti,  le
          decadenze e le sospensioni previste  nell'art.  10.  Per  i
          provvedimenti   di   cui   al   comma  5  dell'art.  10  la
          comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, puo'
          essere  inviata  anche  ad  organi  o  enti  specificamente
          indicati nella medesima.
             Ai   fini   dell'applicazione   delle   norme  sull'albo
          nazionale dei costruttori, la comunicazione  va,  comunque,
          fatta  dalla  prefettura  di  Roma  al Ministero dei lavori
          pubblici, entro e non oltre cinque giorni  dalla  ricezione
          del dato: dell'informativa debbono costituire oggetto anche
          le proposte indicate nel terzo e quarto comma.
             Il   pubblico   amministratore,   il  funzionario  o  il
          dipendente  che,   malgrado   l'intervenuta   decadenza   o
          sospensione,   non   dispone,  entro  trenta  giorni  dalla
          comunicazione, il  ritiro  delle  licenze,  autorizzazioni,
          abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni
          ovvero  la  cancellazione  dagli  albi,  e'  punito  con la
          reclusione da due a quattro anni.
             Se il fatto e' commesso per  colpa,  la  pena  e'  della
          reclusione da tre mesi a un anno.
            Le  stesse  pene  si  applicano  in  caso  di rilascio di
          licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni  ovvero
          di  iscrizione  nonche'  di  concessione  di  erogazioni in
          violazione   delle   disposizioni   di   cui   all'articolo
          precedente  ".
             (c)  Il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 629/1982 (Misure
          urgenti  per  il  coordinamento  della  lotta   contro   la
          delinquenza  mafiosa)  prevede  che: "A richiesta dell'Alto
          commissario, le imprese, sia individuali che costituite  in
          forma  di  societa',  aggiudicatarie  o partecipanti a gare
          pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute  a
          fornire  allo  stesso  notizie  di carattere organizzativo,
          finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche' ogni
          indicazione ritenuta utile  ad  individuare  gli  effettivi
          titolari  dell'impresa  ovvero  delle  azioni o delle quote
          sociali".
             (d)  L'art.  13  della  legge  n.  57/1962  (Istituzione
          dell'albo   nazionale  dei  costruttori),  come  da  ultimo
          sostituito dall'art. 28 della legge 3 gennaio 1978,  n.  1,
          e' ora cosi' formulato:
             "Art.    13    (Requisiti   di   ordine   generale   per
          l'iscrizione).   - I requisiti  di  ordine  generale  e  le
          attestazioni occorrenti per l'iscrizione nell'albo sono:
              1)  cittadinanza  italiana,  ovvero residenza in Italia
          per  gli  stranieri  imprenditori  ed   amministratori   di
          societa'    commerciali   legalmente   costituite   purche'
          appartengano  a  Stati   che   concedano   trattamento   di
          reciprocita'   nei   riguardi   dei   cittadini   italiani.
          L'iscrizione   nell'albo   e'   consentita,   alle   stesse
          condizioni  richieste  per  i  cittadini  italiani, anche a
          cittadini degli Stati aderenti alla C.E.E. non residenti in
          Italia;
              2) assenza di precedenti penali e di  carichi  pendenti
          relativi ai delitti di cui al n. 2) dell'articolo 21. Se il
          direttore  tecnico  dell'impresa  e'  persona  diversa  dal
          titolare di essa, i requisiti di cui al n. 1) e al presente
          n. 2) debbono riferirsi ad entrambi;
              3)   osservanza   degli   obblighi    concernenti    le
          dichiarazioni  ed  i  conseguenti adempimenti in materia di
          contributi sociali secondo la legislazione  italiana  e  la
          legislazione del Paese di residenza;
              4)    osservanza    degli   obblighi   concernenti   le
          dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti  in  materia  di
          imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
              5)  certificato di iscrizione alla camera di commercio,
          industria,  agricoltura  e  artigianato,  con   indicazione
          dell'attivita'   specifica   della   ditta;   se  cittadino
          straniero  non  residente   in   Italia,   certificato   di
          iscrizione   nel  registro  professionale  dello  Stato  di
          residenza;
              6)   certificato   (facoltativo)   di   iscrizione   ad
          un'associazione di categoria.
             Per  il  requisito  di  cui  al  n. 2) costituisce prova
          sufficiente la produzione di un certificato del  casellario
          giudiziale  o  di  un  documento  equivalente  in base alla
          legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente  che
          sia  cittadino  straniero  non  residente  in Italia; per i
          requisiti di cui  ai  numeri  3)  e  4)  costituisce  prova
          sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazioneo
          ente  competente  in  base alla legislazione dello Stato di
          appartenenza  ovvero   una   dichiarazione   giurata   resa
          dall'interessato  innanzi al pretore o al sindaco del luogo
          ove ha sede l'impresa  o  ad  un  notaio;  per  le  imprese
          straniere  non  aventi  sede in Italia costituisce altresi'
          prova sufficiente una dichiarazione giurata resa innanzi ad
          un'autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a
          qualsiasi  altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla
          in base alla legislazione dello Stato  straniero  o,  negli
          Stati in cui non esista una tale dichiarazione giurata, una
          dichiarazione solenne".