Art. 22.
  1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19  marzo  1990,  n.  55
(a),  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dette disposizioni
si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli  enti
pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonche'
alle concessioni di costruzione e di gestione.".
  2.  Al  comma  2  dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(a), e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Il  contratto  non
puo' essere ceduto, a pena di nullita'.".
((  2-bis. L'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,      ))
(( allegato F (b) e' abrogato.                                     ))
(( 2-ter. L'articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,       ))
(( allegato F (b) e' sostituito dal seguente:                      ))
((  "Art. 339. -  1. E' vietata qualunque cessione di credito      ))
(( e qualunque procura, le quali non siano riconosciute  ".        ))
  3.  Il  comma  1  dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(a), e' sostituito dal seguente:
  "  1.  Per  l'esecuzione  di  opere  e  lavori  di  competenza   di
amministrazioni,  enti  pubblici  e  societa'  a  prevalente capitale
pubblico  o  che  comunque  derivino  da  una  qualsiasi   forma   di
convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento
delle  direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione
di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi
di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 18.".
  4. (( Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55
)) (a) , e' sostituito dal seguente:
(( "12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si      ))
(( applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura    ))
(( con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di    ))
(( quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della ))
(( mano d'opera. Nel caso in cui il valore dell'impiego della mano ))
(( d'opera superi quello della fornitura, esso contribuisce alla   ))
(( quantificazione dell'importo del quaranta per cento di cui al   ))
(( comma 3, numero 1). Sono comunque esclusi dal computo di tale   ))
(( quantificazione i contratti di fornitura con posa in opera      ))
(( quando il materiale e' prodotto dalla stessa impresa che lo     ))
(( fornisce e lo posa in opera )) ".                               ))
 
             (a) Il testo degli articoli  17  e  18  della  legge  n.
          55/1990   (Nuove  disposizioni  per  la  prevenzione  della
          delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi  forme  di
          manifestazione  di  pericolosita' sociale), come modificato
          dal presente articolo, e' il seguente:
            "Art. 17. - 1. Per l'esecuzione  di  opere  e  lavori  di
          competenza  di  amministrazioni, enti pubblici e societa' a
          prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una
          qualsiasi forma di convenzionamento con  soggetti  privati,
          fino  all'integrale recepimento delle direttive comunitarie
          in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche
          ed in attesa  della  disciplina  organica  dei  sistemi  di
          aggiudicazione   di   opere   pubbliche,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 18.
             2.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei   Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          sentiti  i  Ministri  dell'interno  e  per il coordinamento
          delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per
          garantire  omogeneita'  di  comportamenti  delle   stazioni
          committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di
          gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della
          presente  legge,  disposizioni  per  la  qualificazione dei
          soggetti partecipanti alle gare. (( Dette  disposizioni  si
          applicano  a  tutte  le  procedure  delle amministrazioni e
          degli enti pubblici relative agli appalti  di  opere  e  di
          lavori  pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e
          di gestione. ))
             3. Entro lo stesso  termine  di  cui  al  comma  2,  con
          decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Ministro  del  tesoro,  d'intesa con il Ministro dei lavori
          pubblici, sono,  altresi',  definite  disposizioni  per  il
          controllo   sulle   composizioni   azionarie  dei  soggetti
          aggiudicatari  di   opere   pubbliche,   ivi   compresi   i
          concessionari,  e  sui relativi mutamenti societari. Con lo
          stesso   decreto   sono   comunque   vietate   intestazioni
          fiduciarie,   di  cui  deve  essere  comunque  prevista  la
          cessazione entro un termine  predeterminato;  e'  prevista,
          altresi',   in   caso   di  inadempimento,  la  sospensione
          dall'albo  nazionale  dei  costruttori  o,  nei   casi   di
          recidiva, la cancellazione dall'albo stesso.
             Art.  18.  -  1.  Possono  presentare offerte o comunque
          partecipare a gare  per  gli  appalti  di  opere  o  lavori
          pubblici  per  i  cui  importi  e  categorie  sono iscritte
          all'albo nazionale  dei  costruttori  le  imprese  singole,
          ovvero  associate  o  consorziate, ai sensi della normativa
          vigente.
             2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari
          sono tenuti a eseguire in  proprio  le  opere  o  i  lavori
          compresi  nel  contratto.    Il  contratto  non puo' essere
          ceduto, a pena di nullita'.
             3. Salvo  che  la  legge  non  disponga,  per  specifici
          interventi,  ulteriori  e diverse condizioni, l'affidamento
          in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o
          dei lavori pubblici compresi  nell'appalto  e'  autorizzato
          dall'ente   o   dall'amministrazione   appaltante,  qualora
          sussistano le seguenti condizioni:
              1) che le  opere  da  subappaltare  o  da  affidare  in
          cottimo ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui
          all'art.  2,  comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57,
          come sostituito dall'art. 1 della legge 15  novembre  1986,
          n. 768, non superino complessivamente il quaranta per cento
          dell'importo   netto  di  aggiudicazione  dell'appalto  con
          limite massimo del quindici per cento per  le  opere  della
          categoria prevalente;
              2)  che  l'impresa  affidataria  del  subappalto  o del
          cottimo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per
          categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori
          da realizzare in subappalto, salvo i casi in  cui,  secondo
          la legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire lavori
          pubblici  l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura;
              3)   che   non  sussista,  nei  confronti  dell'impresa
          affidataria  del  subappalto  o  del  cottimo,  alcuno  dei
          divieti  previsti  dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965,
          n. 575;
              4) che l'impresa abbia indicato  all'atto  dell'offerta
          le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo.
             4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori
          e  le  opere  affidate  in  subappalto,  gli  stessi prezzi
          unitari risultanti  dall'aggiudicazione,  con  ribasso  non
          superiore al venti per cento.
             5.  Il  contratto  tra  l'impresa  appaltatrice e quella
          subappaltatrice deve essere trasmesso  in  copia  autentica
          all'amministrazione  o  ente committente e al direttore dei
          lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
             6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere  devono
          essere  indicati  anche  i  nominativi  di tutte le imprese
          subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma  3,  numero
          2).
             7.   L'appaltatore  di  opere  pubbliche  e'  tenuto  ad
          osservare  integralmente   il   trattamento   economico   e
          normativo  stabilito  dai  contratti collettivi nazionale e
          territoriale in vigore per il settore e per la  zona  nella
          quale  si  svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in
          solido dell'osservanza delle norme anzidette da  parte  dei
          subappaltatori  nei  confronti  dei  loro dipendenti per le
          prestazioni rese nell'ambito del subappalto.  L'appaltatore
          e,  per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono
          all'amministrazione o ente  committente  prima  dell'inizio
          dei lavori da documentazione di avvenuta denunzia agli enti
          previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi ed
          antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al  comma
          8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
          trasmettono   periodicamente   all'amministrazione  o  ente
          committente    copia    dei    versamenti     contributivi,
          previdenziali,  assicurativi  nonche' di quelli dovuti agli
          organismi   paritetici   previsti   dalla    contrattazione
          collettiva.
             8.  Le  stazioni committenti stabiliscono a carico delle
          imprese  esecutrici   l'obbligo   di   predisporre,   prima
          dell'inizio  dei  lavori,  il  piano  delle  misure  per la
          sicurezza fisica dei lavoratori.  Tale  piano  e'  messo  a
          disposizione   delle  autorita'  competenti  preposte  alle
          verifiche   ispettive   di    controllo    dei    cantieri.
          L'affidatario  e' tenuto a curare il coordinamento di tutte
          le imprese operanti nel cantiere, al fine  di  rendere  gli
          specifici   piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici
          compatibili tra loro e coerenti  con  il  piano  presentato
          dall'appaltatore.  Nell'ipotesi  di associazione temporanea
          di  impresa  o  di   consorzio,   detto   obbligo   incombe
          all'impresa  mandataria  o  designata  quale capogruppo. Il
          direttore tecnico di cantiere e' responsabile del  rispetto
          del   piano   da   parte  di  tutte  le  imprese  impegnate
          nell'esecuzione dei lavori.
             9. L'impresa che chiede  l'autorizzazione  ad  avvalersi
          del  subappalto  o  del  cottimo deve presentare all'ente o
          amministrazione appaltante apposita documentata domanda  da
          cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1),
          2) e 4), corredata dalle certificazioni dell'albo nazionale
          dei  costruttori  o  della  camera di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione  circa  la
          sussistenza  o  meno  di  eventuali forme di controllo o di
          collegamento  a  norma dell'art. 2359 del codice civile con
          l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
          dichiarazione deve  essere  effettuata  da  ciascuna  delle
          imprese  partecipanti  nel caso di associazione temporanea,
          societa' o consorzio.
             10. L'esecuzione delle opere o dei  lavori  affidati  in
          subappalto   non   puo'   formare   oggetto   di  ulteriore
          subappalto.
             11. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  e  10
          si  applicano anche alle associazioni temporanee di impresa
          e alle societa' anche consortili, di cui agli articoli 20 e
          23- bis della legge 8 agosto 1977,  n.  584,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, quando le imprese riunite o
          consorziate non intendono eseguire  direttamente  le  opere
          scorporabili, nonche' alle concessioni per la realizzazione
          di  opere  pubbliche  ed  agli appalti pubblici stipulati a
          trattativa privata. Le medesime disposizioni  si  applicano
          altresi'   alle   associazioni   in  partecipazione  quando
          l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i
          lavori assunti in appalto.
             12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  e  10
          si  applicano  anche  ai  noli  a  caldo ed ai contratti di
          fornitura con posa in opera del materiale  fornito,  quando
          il  valore  di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello
          dell'impiego della mano d'opera.
             13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  e  10
          si  applicano  anche ai casi in cui, in base alla normativa
          vigente,  la  presentazione  di   un'offerta   o   comunque
          l'affidamento,  singolarmente  ovvero  con imprese iscritte
          all'albo  nazionale  dei  costruttori,  e'  consentita   ad
          imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune di
          quelle  elencate  dalle  tabelle  di classificazione per le
          iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
             14.  Le  disposizioni  del  presente  articolo,  escluse
          quelle  di  cui  ai  commi  5,  6  e 7, non si applicano ai
          subappalti  o  ai  cottimi  relativi  ai  lavori   pubblici
          aggiudicati  o  affidati  prima  della  data  di entrata in
          vigore     della     presente      legge.      Fino      al
          duecentoquarantesimogiorno  successivo alla data di entrata
          in vigore della presente legge, la disposizione di  cui  al
          n.   2)  del  comma  3,  relativa  all'iscrizione  all'albo
          nazionale dei costruttori, non si applica  e  l'affidamento
          in   subappalto  ed  in  cottimo  puo'  essere  autorizzato
          dall'ente  o  dalla  stazione  appaltante,  fermo  restando
          l'accertamento  dei  requisiti  di cui all'art. 21, secondo
          comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646".
             (b) L'allegato F alla  legge  n.  2248/1865  riporta  la
          legge sui lavori pubblici. L'art. 334 era cosi' formulato:
             "Art.  334.  -  Occorrendo il caso che il deliberatario,
          nell'atto  della  stipulazione  del  contratto  definitivo,
          volesse  cedere  il  suo  appalto  ad  altro  imprenditore,
          l'Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se  il  nuovo
          appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto
          ammettere all'asta per la medesima impresa".