Art. 22. 1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e di gestione.". 2. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.". (( 2-bis. L'articolo 334 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, )) (( allegato F (b) e' abrogato. )) (( 2-ter. L'articolo 339 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, )) (( allegato F (b) e' sostituito dal seguente: )) (( "Art. 339. - 1. E' vietata qualunque cessione di credito )) (( e qualunque procura, le quali non siano riconosciute ". )) 3. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (a), e' sostituito dal seguente: " 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18.". 4. (( Il comma 12 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 )) (a) , e' sostituito dal seguente: (( "12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si )) (( applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura )) (( con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di )) (( quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della )) (( mano d'opera. Nel caso in cui il valore dell'impiego della mano )) (( d'opera superi quello della fornitura, esso contribuisce alla )) (( quantificazione dell'importo del quaranta per cento di cui al )) (( comma 3, numero 1). Sono comunque esclusi dal computo di tale )) (( quantificazione i contratti di fornitura con posa in opera )) (( quando il materiale e' prodotto dalla stessa impresa che lo )) (( fornisce e lo posa in opera )) ". ))
(a) Il testo degli articoli 17 e 18 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "Art. 17. - 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni, enti pubblici e societa' a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonche', per le finalita' della presente legge, disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. (( Dette disposizioni si applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonche' alle concessioni di costruzione e di gestione. )) 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono, altresi', definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato; e' prevista, altresi', in caso di inadempimento, la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la cancellazione dall'albo stesso. Art. 18. - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente. 2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'. 3. Salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto e' autorizzato dall'ente o dall'amministrazione appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni: 1) che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo ivi compresi gli impianti e lavori speciali, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come sostituito dall'art. 1 della legge 15 novembre 1986, n. 768, non superino complessivamente il quaranta per cento dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opere della categoria prevalente; 2) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, e' sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 3) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 4) che l'impresa abbia indicato all'atto dell'offerta le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo. 4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso. 6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonche' i dati di cui al comma 3, numero 2). 7. L'appaltatore di opere pubbliche e' tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; e', altresi', responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori da documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonche' copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonche' di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano e' messo a disposizione delle autorita' competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario e' tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 9. L'impresa che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino gli elementi richiesti al comma 3, numeri 1), 2) e 4), corredata dalle certificazioni dell'albo nazionale dei costruttori o della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societa' o consorzio. 10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. 11. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle societa' anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23- bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonche' alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresi' alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto. 12. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera. 13. Le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di un'offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, e' consentita ad imprese la cui attivita' non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori. 14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimogiorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al n. 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo puo' essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646". (b) L'allegato F alla legge n. 2248/1865 riporta la legge sui lavori pubblici. L'art. 334 era cosi' formulato: "Art. 334. - Occorrendo il caso che il deliberatario, nell'atto della stipulazione del contratto definitivo, volesse cedere il suo appalto ad altro imprenditore, l'Amministrazione ha diritto di rifiutarvisi, se il nuovo appaltatore non riunisce i requisiti che lo avrebbero fatto ammettere all'asta per la medesima impresa".