ART. 50. 
 (Requisiti dei prodotti alimentari e dei materiali e degli oggetti 
destinati a venire a contatto con gli alimenti: criteri di delega). 
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/388/CEE,  89/109/CEE
e 89/398/CEE dovra': 
a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute umana nel rispetto
delle scadenze e dei divieti stabiliti; 
b) stabilire efficaci misure per i controlli alla produzione  e  alla
vendita; 
c) assicurare l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione; 
d) prevedere, ove necessario,  l'autorizzazione  alla  produzione  ed
alla   immissione   in   commercio   dei   prodotti   destinati    ad
un'alimentazione particolare; 
e) prevedere che eventuali norme integrative e  di  esecuzione  siano
emanate in via regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400. 
 
          Note all'art. 50:
          - La direttiva 88/388/CEE e' stata pubblicata  in  G.U.R.I.
          n. 74 del 26 settembre 1988, 2a serie speciale.
          -   Le   direttive   89/108/CEE  e  89/109/CEE  sono  state
          pubblicate in G.U.R.I. n. 29 del 13 aprile 1989,  2a  serie
          speciale.
          -  La  direttiva 89/398/CEE e' stata pubblicata in G.U.R.I.
          n. 66 del 24 agosto 1989, 2a serie speciale.
          - Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi  nota  all'art.
          1. L'art.  17 recita:
          "Art.  17  (Regolamento).  -  1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi  recanti  norme  di  principio,  esclusi quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o di atti aventi forza di legge, sempre che non  si  tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)    l'organizzazione    ed    il    funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
          e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
          2. Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
          3.   Con   decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
          4. I regolamenti  di  cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".