ART. 51. 
            (Norme sulla commercializzazione del miele). 
1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono  apportate  le  modifiche
seguenti: 
a) il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dai seguenti: 
"Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione
extracomunitaria deve essere commercializzata con  la  denominazione:
"Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari". 
La miscela di produzione di soli Paesi  extracomunitari  deve  essere
commercializzata   con   la   denominazione:   "Miscela   di    mieli
extracomunitari". 
I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un  solo  Paese
devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". 
Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato
tal  quale  o  miscelato  con  miele  di  produzione  comnitaria,  va
incaricato  il  Paese  di  produzione  extracomunitaria,  oltre  alle
indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma"; 
b) il terzo comma dell'articolo 3 e' soppresso; 
c)  nel  primo  comma  dell'articolo  5  il  termine  "concerto"   e'
sostituito con il termine "intesa"; 
d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole "a norma dell'articolo 8
della legge 30 aprile 1962, n. 283" sono soppresse; 
e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 e' soppressa; 
f) nel numero 1) del quarto comma  dell'articolo  6  dopo  le  parole
"all'origine  botanica",  sono   inserite   le   parole   "millefiori
compreso"; 
g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6  e'  sostituito  dal
seguente: 
"3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi
della Comunita', quando  non  sia  sottoposto  ad  alcun  trattamento
termico  di   conservazione   e   possegge   i   requisiti   chimici,
chimicofisici o  biologici  naturali  definiti  nel  decreto  di  cui
all'articolo  7.  Per  tale  miele  e'  obbligatorio  apporre   sulle
confezioni e  sull'etichetta  l'indicazione  relativa  alla  data  di
produzione e al termine minimo di conservazione"; 
h) il sesto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
"Con proprio decreto il Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
stabilisce le modalita' per la tenuta di  un  registro  di  carico  e
scarico da parte di  chi  importa  o  utilizza  miele  di  produzione
extracomunitaria per la vendita sul mercato  nazionale,  qualora  sia
contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a  10  kg.,  e
stabilisce inoltre le modalita' per la  tenuta  di  un  registro  dal
quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele."; 
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
"Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa
con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del
commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche
ufficiali di analisi per il miele  e  stabilisce  le  caratteristiche
fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei  principali  tipi
di miele nazionale, del miele vergine integrale nonche' le condizioni
ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'". 
 
          Nota all'art. 51:
          -  La  legge  12  ottobre  1982,  n.  753,  concernente  il
          recepimento     della     direttiva     CEE     riguardante
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          concernenti il miele. L'art. 3, commi 2 e 3, recitava:
          "Un miele di produzione nazionale miscelato  con  miele  di
          produzione  straniera  non puo' essere commercializzato con
          la denominazione di miele italiano, ma con la denominazione
          di "miscela di mieli di origini  diverse".  La  miscela  di
          mieli  di origine di soli Paesi extracomunitari deve essere
          commercializzata con la denominazione di "miscela di  mieli
          di  importazione".  I  mieli  di  origine  extracomunitaria
          devono  riportare  oltre  alle  indicazioni   di   cui   al
          successivo  art.  6,  terzo  comma, anche l'indicazione del
          Paese  di  origine.   Il   miele   italiano   deve   essere
          commercializzato indicandone l'origine nazionale.
          Chiunque  viola  le  disposizioni di cui al primo o secondo
          comma del presente  articolo  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a
          lire 5 milioni".
          L'art.   6,  al  comma  1,  recitava:  "Il  miele  comunque
          destinato ad uso alimentare:  disciplinato  dalla  presente
          legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente
          racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'art. 11 della
          legge,  30  aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale
          21 marzo 1973 e successive modifiche.  Il  miele  destinato
          alla  vendita  al  dettaglio  per  il  consumo diretto deve
          essere inoltre confezionato,  a  norma  dell'art.  8  della
          legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti
          le  indicazioni prescritte dal presente articolo": al comma
          3, lettera d): "d) l'anno di produzione"; al comma 4, n. 3:
          "3) l'indicazione "vergine integrale" per  il  prodotto  di
          origine  nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun
          trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti
          chimici, chimico-fisici e biologici naturali  definiti  nel
          decreto  di  cui  al  successivo  art. 7. Per tale miele e'
          obbligatorio  apporre  sulle  confezioni  e  sull'etichetta
          l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data
          di scadenza"; al comma 6: "Con proprio decreto il Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste stabilisce le modalita'
          per la tenuta di un registro di carico e scarico  da  parte
          di  chi  importa  o di chi utilizza per vendere il miele di
          cui al precedente comma nonche' di un  registro  dal  quale
          risultino le operazioni di miscelazione dei mieli".
          L'art. 7 recitava:
          "Art.  7.  - Il Ministero della sanita', di concerto con il
          Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  con   il
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi
          per  il  miele  e  stabilisce  le  caratteristiche  fisico-
          chimiche,  microscopiche  e organolettiche delle principali
          qualita' di miele nazionale".