ART. 51. (Norme sulla commercializzazione del miele). 1. Alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, sono apportate le modifiche seguenti: a) il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dai seguenti: "Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli comunitari ed extracomunitari". La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: "Miscela di mieli extracomunitari". I mieli di produzione extracomunitaria provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: "Miele extracomunitario". Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comnitaria, va incaricato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 6, terzo comma"; b) il terzo comma dell'articolo 3 e' soppresso; c) nel primo comma dell'articolo 5 il termine "concerto" e' sostituito con il termine "intesa"; d) nel primo comma dell'articolo 6 le parole "a norma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283" sono soppresse; e) la lettera d) del terzo comma dell'articolo 6 e' soppressa; f) nel numero 1) del quarto comma dell'articolo 6 dopo le parole "all'origine botanica", sono inserite le parole "millefiori compreso"; g) il numero 3) del quarto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "3) l'indicazione "vergine integrale" per il miele prodotto nei Paesi della Comunita', quando non sia sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegge i requisiti chimici, chimicofisici o biologici naturali definiti nel decreto di cui all'articolo 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione e al termine minimo di conservazione"; h) il sesto comma dell'articolo 6 e' sostituito dal seguente: "Con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipiente di peso netto pari o superiore a 10 kg., e stabilisce inoltre le modalita' per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele."; i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 - 1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministero della sanita' e con il Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cura la pubblicazione delle metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico-chimiche, microscopiche e organolettiche dei principali tipi di miele nazionale, del miele vergine integrale nonche' le condizioni ed i requisiti per l'ottenimento di eventuali marchi di qualita'".
Nota all'art. 51: - La legge 12 ottobre 1982, n. 753, concernente il recepimento della direttiva CEE riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri concernenti il miele. L'art. 3, commi 2 e 3, recitava: "Un miele di produzione nazionale miscelato con miele di produzione straniera non puo' essere commercializzato con la denominazione di miele italiano, ma con la denominazione di "miscela di mieli di origini diverse". La miscela di mieli di origine di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione di "miscela di mieli di importazione". I mieli di origine extracomunitaria devono riportare oltre alle indicazioni di cui al successivo art. 6, terzo comma, anche l'indicazione del Paese di origine. Il miele italiano deve essere commercializzato indicandone l'origine nazionale. Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5 milioni". L'art. 6, al comma 1, recitava: "Il miele comunque destinato ad uso alimentare: disciplinato dalla presente legge, deve essere commerciato e trasportato esclusivamente racchiuso in contenitori idonei ai sensi dell'art. 11 della legge, 30 aprile 1962, n. 283, e del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e successive modifiche. Il miele destinato alla vendita al dettaglio per il consumo diretto deve essere inoltre confezionato, a norma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in contenitori chiusi recanti le indicazioni prescritte dal presente articolo": al comma 3, lettera d): "d) l'anno di produzione"; al comma 4, n. 3: "3) l'indicazione "vergine integrale" per il prodotto di origine nazionale quando non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga i requisiti chimici, chimico-fisici e biologici naturali definiti nel decreto di cui al successivo art. 7. Per tale miele e' obbligatorio apporre sulle confezioni e sull'etichetta l'indicazione relativa alla data di produzione ed alla data di scadenza"; al comma 6: "Con proprio decreto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce le modalita' per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o di chi utilizza per vendere il miele di cui al precedente comma nonche' di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione dei mieli". L'art. 7 recitava: "Art. 7. - Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica le metodiche ufficiali di analisi per il miele e stabilisce le caratteristiche fisico- chimiche, microscopiche e organolettiche delle principali qualita' di miele nazionale".