Art. 22. 
1. In  aggiunta  ai  centri  informativi  previsti  dall'articolo  2,
secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n.  8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n.  60,  e'  istituito,
sentite l'Associazione nazionale  comuni  italiani  (ANCI),  l'Unione
delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni,  comunita'
enti montani (UNCEM), il centro informativo della direzione  generale
della finanza locale per lo  svolgimento  dei  compiti  dell'anagrafe
tributaria  nel  settore  di   competenza   mediante   la   raccolta,
l'elaborazione e l'archiviazione dei dati e delle notizie occorrenti. 
il Ministro delle finanze, con propri decreti, stabilisce la data  di
attivazione del predetto centro informativo, nonche', sulla  base  di
apposite intese con gli enti interessati, le modalita'  ed  i  limiti
dei collegamenti telematici con gli enti locali,  in  relazione  alle
loro esigenze organizzative. 
2. Il fondo previsto dall'articolo 4, comma 6, del  decreto-legge  19
dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio 1985, n. 17, e' elevato a  lire  253  miliardi  a  decorrere
dall'anno 1992. All'onere derivante  dall'attuazione  della  presente
disposizione, pari a lire 183 miliardi annui a decorrere dal 1992, si
provvede mediante utilizzo di  quota  parte  delle  maggiori  entrate
recate dalla presente legge. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
3. Per la prosecuzione, nell'ambito  del  potenziamento  del  sistema
informativo  del  Ministero  delle  finanze,  dell'ammodernamento   e
dell'aggiornamento  degli  archivi  del   catasto   e   della   nuova
cartografia  catastale,  nonche'  per  l'acquisizione   su   supporto
magnetico delle schede planimetriche  delle  unita'  immobiliari  del
nuovo catasto edilizio urbano, indispensabile anche per consentire la
misurazione delle superfici,  in  metri  quadrati  anziche'  in  vani
catastali, e' autorizzata, per ciascuno degli anni 1992, 1993 e  1994
la spesa rispettivamente di lire 100 miliardi, lire  100  miliardi  e
lire 150 miliardi, da  iscrivere,  ai  fini  del  bilancio  triennale
1992-1994, al capitolo 6041 dello stato di previsione  del  Ministero
delle finanze per l'anno finanziario 1992. 
4. Le attivita' di manutenzione, conduzione e  sviluppo  del  sistema
informativo del Ministero delle finanze possono  essere  affidate  in
concessione, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo  6,
comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 66, a  societa'  specializzate
aventi  comprovata  esperienza  pluriennale  nella  realizzazione   e
conduzione tecnica dei sistemi informativi complessi, con particolare
riguardo  al  preminente  interesse  dello  Stato  alla  sicurezza  e
segretezza. 
5. All'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto in fine il seeguente comma: 
"I biglietti e gli altri titoli di  ingresso  possono  essere  emessi
mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il
Ministro delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e  le
modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai  biglietti
e agli altri titoli emessi mediante sistemi elettronici centralizzati
nonche' per i relativi controlli". 
6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  3  si  provvede
utilizzando parzialmente il maggior gettito previsto  dalla  presente
legge. Le somme non impegnate alla chiusura di un  esercizio  possono
esserlo in quello successivo. 
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
8) A partire dal 1° gennaio 1992  e'  soppressa  la  istituzione  del
registro annuale dei  corrispettivi  previsto  dall'articolo  18  del
decreto-legge  30   settembre   1982,   n.   688,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. 
 
          Note all'art. 22:
             - Il testo dell'articolo 2 del D.L.  n.  8/1976,  e'  il
          seguente:
             Art.  2.  -  Sono  istituiti  i centri informativi della
          Direzione generale delle imposte dirette,  della  Direzione
          generale  delle  tasse  e  imposte indirette sugli affari e
          della Direzione generale per l'organizzazione  dei  servizi
          tributari.
             "Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro per le finanze, sentito il  Consiglio
          dei  Ministri,  possono  essere  istituiti  nell'ambito  di
          direzioni generali, diverse da quelle  indicate  nel  primo
          comma, altri centri informativi per un numero non superiore
          a  4.  L'istituzione di tali centri e' attuata in relazione
          allo sviluppo del processo di  automazione  dei  servizi  e
          delle procedure amministrative.
             Per  esigenze  di  semplificazione  delle procedure e di
          ampliamento delle fonti di acquisizione dei  dati  e  delle
          notizie  utili  all'anagrafe  tributaria,  con  decreto del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri,
          puo'   essere   autorizzato  il  collegamento  del  sistema
          informativo  del  Ministero  delle  finanze   con   sistemi
          informativi di altre amministrazioni dello Stato".
             -  Il  testo dell'articolo 4 commi 4, 5 e 6, del D.L. n.
          853/1984, e' il seguente:
             4. In  relazione  all'obiettivo  del  perseguimento  del
          recupero  dell'evasione  fiscale  ed  alle  responsabilita'
          connesse con l'esercizio delle  attivita'  tributarie,  con
          particolare  riferimento alle funzioni di accertamento e di
          controllo,  e'  attivato,  attraverso   la   contrattazione
          prevista  dall'articolo 11 del decreto del Presidente della
          Repubblica 25 giugno 1983,  n.  344  (14),  in  favore  del
          personale   dipendente  dal  Ministero  delle  finanze,  un
          compenso  incentivante  la  produttivita'  collegato   alla
          professionalita'.
             5.  Nell'ambito  della  contrattazione  di  cui al comma
          precedente saranno determinati:
               a) i  criteri  di  ripartizione  del  compenso  tra  i
          diversi   settori   dell'Amministrazione   finanziaria   e,
          nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di
          uffici  differenziate  secondo   il   risultato   ottenuto,
          nell'anno  precedente,  nella realizzazione degli obiettivi
          di cui al comma precedente;
               b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche
          funzionali, dirigenziali e ad esaurimento  con  riferimento
          anche  alla  titolarita'  degli  uffici  ed  alle  funzioni
          ispettive;
               c) i tempi  e  le  modalita'  per  la  erogazione  del
          compenso al personale.
             6.  Per le finalita' di cui ai precedenti commi 4 e 5 e'
          annualmente  iscritto  nello  stato   di   previsione   del
          Ministero  delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario
          1986, un fondo di  lire  30  miliardi  la  cui  consistenza
          potra'  annualmente  essere  modificata in sede di legge di
          approvazione del bilancio".
             - Il  testo  dell'articolo  6  della  legge  n.  66/1988
          (Programma  di  interventi  per l'adeguamento dei servizi e
          dei  mezzi  della  Guardia  di   finanza   per   la   lotta
          all'evasione  fiscale  ed  ai  traffici marittimi illeciti,
          nonche' disposizioni per il completamento e lo sviluppo del
          sistema informativo delle strutture centrali e  periferiche
          del ministero delle finanze), e' il seguente:
             "Art.   6.  -  1.  Le  disposizioni  del  comma  settimo
          dell'articolo 7 del decreto-legge  30  settembre  1982,  n.
          688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
          1982,  n.  873,  si  applicano  anche  ai  contratti e alle
          convenzioni stipulati  a  norma  del  comma  secondo  dello
          stesso  articolo  7  al fine di assicurare il completamento
          nonche' l'esecuzione oltre il 31  dicembre  1987  di  nuove
          realizzazioni,   integrazioni   e  conduzione  tecnica  del
          sistema informativo delle strutture centrali e  periferiche
          del  Ministero  delle  finanze. Continuano ad applicarsi le
          disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo
          7 del medesimo decreto.
             2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato  nel
          comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni
          dal   1988  al  1992  avranno  particolare  riferimento  al
          sottosistema   informativo   del   catasto   nonche'   alla
          realizzazione  del  progetto di automazione delle attivita'
          di    controllo    della    produzione,     trasformazione,
          movimentazione  ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta
          di fabbricazione o  ad  imposta  di  consumo,  comprese  le
          attivita'  dei  laboratori  chimici delle dogane ed imposte
          indirette, nonche' alla prediposizione delle  procedure  di
          colloquio  con  il sistema informativo delle dogane o con i
          sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia
          di finanza e  di  altri  enti  esterni  all'Amministrazione
          finanziaria.  La  conseguente  spesa,  valutata in lire 300
          miliardi  per  l'anno  1988  ed  in  lire  450 miliardi per
          ciascuno degli anni  dal  1989  al  1992,  fa  carico  allo
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1988-1990, allo specifico  capitolo  6041  dello  stato  di
          previsione   del   Ministero   delle   finanze  per  l'anno
          finanziario 1988. Le somme non impegante alla  chiusura  di
          un esercizio possono esserlo in quello successivo.
             3.  Nelle  spese di cui al comma 2, non rientrano quelle
          relative alla  locazione  ed  ordinaria  amministrazione  e
          gestione  della  rete  di  trasmissione  dati, dei locali e
          delle apparecchiature comuni ai sistemi  informatici  delle
          dogane  e  delle  imposte  indirette,  che restano a carico
          degli   ordinari   stanziamenti   di   bilancio   per    la
          meccanizzazione   dei  servizi  dell'amministrazione  delle
          dogane ed imposte indirette.
            4.  La  realizzazione  dei  progetti  di  sviluppo  e  di
          integrazione    deve    prevedere    anche   una   maggiore
          utilizzazione    e    specializzazione    del     personale
          dell'Amministrazione   finanziaria   a  cui  potra'  essere
          affidata la gestione di centri  di  elaborazione  dati,  di
          apparecchiature  teminali  ad  essi collegate e di personal
          computers in dotazione agli uffici.
             5. Le disposizioni dell'articolo  351  del  testo  unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 23
          gennaio 1973, n.  43,  sono  estese  alle  scritture,  alla
          contabilita'  ed  alle procedure degli uffici tecnici della
          imposte di fabbricazione e  dei  laboratori  chimici  delle
          dogane e delle imposte indirette".
             - Il testo dell'articolo 5 del D.P.R. n. 640/1972, cosi'
          come modificato, dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  5  (Spettacoli  di  beneficienza). - L'imposta si
          applica  anche  per  gli  spettacoli  ed  altre   attivita'
          organizzati  per  fini  di  beneficenza  o  comunque non di
          lucro.
            I biglietti e gli altri titoli di ingresso possono essere
          emessi mediante sistemi elettronici  centralizzati  gestiti
          anche  da  terzi;  il  Ministro  delle  finanze con proprio
          decreto  stabilisce  i   criteri   e   le   modalita'   per
          l'applicazione  dell'imposta  relativamente  ai biglietti e
          agli  altri  titoli  emessi  mediante  sistemi  elettronici
          centralizzati nonche' per i relativi controlli".
             -  Il  testo  dell'art. 18 del D.L. n. 688/1982, (Misure
          urgenti in materia di entrate fiscali) e' il seguente:
             "Art. 18. - Gli esercenti di depositi commerciali di oli
          minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei  prodotti  di
          cui  all'articolo  6  del  decreto-legge 8 ottobre 1976, n.
          691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre
          1976, n.  786,  devono  annotare,  con  l'osservanza  delle
          modalita'  che  saranno  stabilite con apposito decreto del
          Ministro  delle  finanze,  i  corrispettivi  relativi  alle
          singole  forniture  degli  anzidetti  prodotti  ricevute ed
          effettuate,  con  l'indicazione  delle  generalita'   delle
          persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.
             Chiunque  non  ottemperi  alle disposizioni del presente
          articolo e' punito, salvo che il fatto  costituisca  reato,
          con  la  pena  pecuniaria  da lire un milione a lire cinque
          milioni.
             Non si applicano le disposizioni  del  secondo  e  terzo
          comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
             Tuttavia,  nel caso di piu' violazioni alle disposizioni
          di cui  al  presente  articolo,  commesse  anche  in  tempi
          diversi   in  esecuzione  della  medesima  risoluzione,  la
          sanzione  puo'  essere  applicata,   tenuto   conto   delle
          cirostanze dei fatti e della personalita' dell'autore delle
          violazioni,  in  misura  corrispondente  ad  un  terzo  del
          massimo stabilito dalla  legge  per  una  sola  violazione,
          aumentata  del  quindici  per  cento  per  ogni  violazione
          successiva alla prima".