Art. 50. (Produzione e commercializzazione dei prodotti a base di carne e degli ovoprodotti: criteri di delega) 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 88/658/CEE, 89/227/CEE e 89/437/CEE dovra' avvenire in modo da assicurare: a) idonee garanzie a tutela della salute umana; b) l'idoneita' tecnica delle strutture di produzione; c) una dettagliata informazione del consumatore ricavabile dall'etichettatura contenente l'elenco completo degli ingredienti.
Note all'art. 50: - La direttiva CEE n. 88/658 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 382 del 31 dicembre 1988 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 2 marzo 1989, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 89/227 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 93 del 6 aprile 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 22 maggio 1989, 2a serie speciale. - La direttiva CEE n. 89/437 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale.