Art. 53.
                               (Formaggi)
  1.  Non  e'  prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i
formaggi  diversi  da  quelli  a   denominazione   d'origine   ed   a
denominazione  tipica  di  cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che
restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.
  2. L'etichettatura dei formaggi per i  quali  non  e'  previsto  un
contenuto  minimo  di  materia  grassa  -  qualora  detto  contenuto,
riferito alla sostanza  secca,  sia  inferiore  al  20  per  cento  o
compreso  tra  il  20  ed  il  35  per  cento  -  deve  indicare  una
informazione per il consumatore circa la quantita' di materia  grassa
e la conseguente qualita' "magra" o "leggera" del formaggio.
  3.  Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, e' abrogato.
 
          Nota all'art. 53:
            - La legge 10 aprile 1954, n. 125,  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1954.