Art. 55.
                              (Margarine)
  1. L'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  6.  -  1.  Le  miscele  ed emulsioni confezionate con grassi
alimentari di origine animale o vegetale  diversi  dal  burro  e  dai
grassi  suini  contenenti  piu'  del  2  per  cento di umidita' ed un
contenuto di materia grassa non  inferiore  all'80  per  cento  hanno
denominazione generica ed obbligatoria di 'margarina'.
  2.  E'  consentita  la  produzione e la commercializzazione, con la
denominazione 'margarina leggera a ridotto tenore di  grassi',  delle
miscele  ed  emulsioni  confezionate con grassi alimentari di origine
animale o vegetale diversi dal burro e dai  grassi  suini  aventi  un
contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.
  3.  E'  consentita  la  produzione e la commercializzazione, con la
denominazione 'margarina leggera  a  basso  tenore  di  grassi',  dei
prodotti  di  cui  al  comma  2 aventi un contenuto di materia grassa
compreso tra il 40 e il 42 per cento.
  4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per
la margarina dalla presente legge.
  5. I grassi idrogenati alimentari hanno la  denominazione  generica
ed obbligatoria di 'grasso idrogenato'".
  2.  E'  abrogata  la  disposizione  di  cui  al primo comma, n. 1),
dell'articolo 7 della legge 4  novembre  1951,  n.  1316,  che  fissa
all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.
 
          Nota all'art. 55:
            -  La legge 4 novembre 1951, n. 1316, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale  n.  285  del  12  dicembre  1951.
          L'art. 6 recitava:
            "Art.  6.  -  Le  miscele  ed emulsioni confenzionate con
          grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal
          burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2% di umidita'
          hanno  la  denominazione  generica   ed   obbligatoria   di
          'margarina'.
            I  grassi  idrogenati  alimentari  hanno la denominazione
          generica ed obbligatoria di 'grasso idrogenato'.
            Le denominazioni  di  cui  ai  commi  precedenti  debbono
          figurare   nei  listini  commerciali  negli  ordinativi  di
          commissioni, nelle fatture, nelle quietanze e negli  avvisi
          a stampe pubblicitarie dei suddetti prodotti".