Art. 57. (Dolcificanti artificiali) 1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati. 2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1o luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283. 3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari". 4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita'. 5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.
Note all'art. 57: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 4 giugno 1962. L'art. 5 recitava: "Art. 5. - E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualita' inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali; b) in cattivo stato di conservazione; c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; e) ..............................; f) colorate artificialmente quando la colorazione artificiale non sia autorizzata o, nel caso che sia autorizzata, senza l'osservanza delle norme prescritte e senza l'indicazione, a caratteri chiari e ben leggibili, della colorazione stessa. Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potra' essere omessa quando la colorazione e' effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti; g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali; h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanita', con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo per tali scopi, i limiti di tollerenza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo". - L'art. 10 della stessa legge recita: "Art. 10. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva con proprio decreto l'elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostenze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonche' degli oggetti d'uso personale e domestico, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli almenti, i casi di impiego e le modalita' d'uso. Il Ministro per la sanita' provvedera' nello stesso modo ai successivi periodici necessari aggiornamenti. Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse, nonche' oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati e' punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".