Art. 58. (Miele) 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 2. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 58: - L'art. 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 19 ottobre 1982, cosi' come modificato dalla legge 29 dicembre 1990, n. 428, recita: "Art. 3. - Al miele commercializzato come tale non puo' essere aggiunto nessun altro prodotto. Un miele di produzione comunitaria miscelato con miele di produzione extracomunitaria deve essere commercializzato con la denominazione: 'Miscela di mieli di comunitari ed extracomunitari'. La miscela di produzione di soli Paesi extracomunitari deve essere commercializzata con la denominazione: 'Miscela di mieli extracomunitari'. I mieli di produzione extracomunitari provenienti da un solo Paese devono riportare l'indicazione: 'Miele extracomunitario'. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all'art. 6, terzo comma. (Chiunque viola le disposizioni di cui al primo o secondo comma del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 a lire 5 milioni)".