Art. 60. (Adeguamento alla normativa comunitaria - Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' di taluni prodotti agro-alimentari) 1. L'articolo 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 - (Denominazione del prodotto). - 1. La denominazione di origine 'Prosciutto di Parma' riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti". 2. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La denominazione di origine di 'Prosciutto di San Daniele' ovvero 'Prosciutto di San Daniele del Friuli', riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione: a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti; b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura". 3. L'articolo 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - (Denominazione d'origine e zona di produzione). - 1. La denominazione 'Prosciutto di Modena', riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oro-idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti". 4. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, e' sostituito dal seguente: "1. Il 'Prosciutto di Modena' si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche". 5. L'articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 628, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La denominazione 'Prosciutto veneto berico-euganeo', riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Gua', Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione". 6. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1981, n. 628, e' sostituito dal seguente: "Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi verri e scrofe, allevati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati".
Note all'art. 60: - La legge 13 febbraio 1990, n. 26, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1990. L'art. 1 recitava: "Art. 1 (Denominazione del prodotto). - 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la indentificazione, ottenuto dalla cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge, e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti". - La legge 14 febbraio 1990, n. 30, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1990. L'art. 1 recitava: "Art. 1. - La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli" e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione: a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nati, allevati e macellati nell'Italia continentale e preparate secondo le prescrizioni della presente legge; b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura". - La legge 12 gennaio 1990, n. 11, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1990. L'art. 1 recitava: "Art. 1 (Denominazione d'origine e zona di produzione). - 1. La denominazione "prosciutto di Modena" e' riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oro- idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano, Castelnuovo Monti". - La legge 12 gennaio 1990, n. 11, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1990. L'art. 2 recitava: "Art. 2 (Caratteristiche delle parti utilizzate e stagionatura). - 1. Il 'prosciutto di Modena' si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nel territorio nazionale, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali di limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche. 2. La stagionatura del prodotto denominato 'prosciutto di Modena' non puo' essere inferiore a nove mesi a partire dall'ingresso della coscia fresca nello stabilimento di stagionatura. 3. Le cosce fresche del 'prosciutto di Modena' non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione". - La legge 4 novembre 1981, n. 628, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981. L'art. 1 recitava: "Art. 1. - La denominazione 'Prosciutto veneto berico- euganeo' e' riservata al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Gua', Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione". - La legge 4 novembre 1981, n. 628, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 9 novembre 1981. L'art. 2 recitava: "Art. 2. - Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, di produzione nazionale (esclusi verri e scrofe), che sono alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati. Le cosce non devono essere congelate e devono essere sottoposte alla salagione a non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione. Le cosce vanno rifilate dal grasso e dall'eccesso di cotenna e devono essere appese per la lavorazione e stagionatura in modo da evitare la strozzatura del gambo. Il prosciutto deve essere stagionato per un periodo non inferiore a dieci mesi dalla salatura".