Art. 61.
                (Adeguamento alla normativa comunitaria
            - Denominazione di origine del Salame di Varzi)
  1.  Il  comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1989, n. 224,
e' sostituito dal seguente:
  "1. La denominazione 'Salame di Varzi', riconosciuta ed  utilizzata
ai   sensi   delle   norme  comunitarie  e  nazionali  relative  alle
denominazioni di origine, indicazioni geografiche e  attestazioni  di
specificita'  dei  prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata
al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta  delle  carni  alla
stagionatura  completa,  hanno  luogo nella zona tipica di produzione
geograficamente  individuate  nell'insieme  degli   attuali   confini
comprendenti  i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima,
Fortunago,  Godiasco,  Menconico,  Montesegale,  Ponte  Nizza,  Rocca
Susella,   Romagnese,   Santa  Margherita  Staffora,  Val  di  Nizza,
Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte  della  comunita'
montana  n.  1 (Oltrepo' Pavese) con l'esclusione dei comuni di Borgo
Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino".
  2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30  maggio
1989, n. 224, e' sostituita dalla seguente:
  "a)  in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma
1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da  allevamenti  di  zona  a
caratteristica  tradizionale  suinicola della provincia di Pavia e da
allevamenti situati nei comuni della provincia di  Alessandria  e  di
Piacenza  confinanti con la zona di produzione del 'Salame di Varzi',
o  da  altre  zone  a  tipica  vocazione  per  allevamento  di  suini
identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge".
 
          Note all'art. 61:
            -  La  legge  30 maggio 1989, n. 224, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 1989. L'art. 1
          recitava:
            "Art.  1  (Denominazione   del   prodotto).   -   1.   La
          denominazione  'Salame di Varzi', e' riservata al salame le
          cui fasi di  produzione,  dalla  scelta  delle  carni  alla
          stagionatura  completa,  hanno  luogo  nella zona tipica di
          produzione geograficamente individuata  nell'insieme  degli
          attuali  confini comprendenti i seguenti comuni:  Bagnaria,
          Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco,  Menconico,
          Montesegale,  Ponte  Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa
          Margherita  Staffora,  Val  di  Nizza,  Valverde,  Varzi  e
          Zavattarello,  tutti  facenti parte della Comunita' montana
          n. 1. - Oltrepo' Pavese - con l'esclusione  dei  comuni  di
          Borgo  Priolo,  Borgoratto  Mormorolo,  Montalto  Pavese  e
          Ruino.
            2.  Le  caratteristiche  organolettiche  e  merceologiche
          dipendono da particolari metodi della tecnica di produzione
          e dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione".
            - L'art. 2 della stessa legge recitava:
            "Art. 2 (Prescrizioni relative alle carni utilizzate).  -
          1.  Il  'Salame  di  Varzi'  deve essere prodotto con carni
          fresche provenienti da suini:
            a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di  cui
          al   comma   1   dell'art.  1  o  comunque  provenienti  da
          allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola
          della provincia di  Pavia  e  da  allevamenti  situati  nei
          comuni   della  provincia  di  Alessandria  e  di  Piacenza
          confinanti con la zona di produzione del 'Salame di Varzi',
          o da altre zone  a  tipica  vocazione  per  allevamento  di
          suini;
            b)  che, dopo il periodo di finissaggio, alimentati cioe'
          negli ultimi tre mesi  seguendo  la  pratica  tradizionale,
          abbiano raggiunto un peso vivo minimo di chilogrammi 150;
            c)   abbattuti  e  perfettamente  dissanguati  presso  il
          singolo produttore o comunque nella zona di produzione  del
          'Salame  di Varzi', previa una sosta di almeno dodici ore e
          tenuti completamente a digiuno".