Art. 57. 
                     (Dolcificanti artificiali) 
   1. Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7  maggio  1980,  n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  luglio  1980,  n.  297,
sono abrogati. 
   2. A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento  di
attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto  dal  1
luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5  della  legge
30 aprile 1962, n. 283. 
   3. Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962,  n.
283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e  della
carta o degli imballaggi destinati ad involgere le  sostanze  stesse"
sono sostituite dalle seguenti:  "nella  colorazione  della  carta  o
degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari". 
   4. La produzione, il commercio e la detenzione  di  coloranti  per
alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita'. 
   5.  Chiunque  produca,  commercializzi  e  detenga  coloranti  per
alimenti e' autorizzato a proseguire nella propria attivita'  e  deve
chiedere, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4.