Art. 58 
                                Miele 
 
  1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge
12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51 della legge
29 dicembre 1990, n. 428, e' punito con la sanzione amministrativa da
lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 
  2. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare  le
confezioni  predisposte  per   la   commercializzazione   del   miele
proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo  di  dodici
mesi a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.