Art. 58 Miele 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall'articolo 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 2. I produttori ed i confezionatori di miele possono utilizzare le confezioni predisposte per la commercializzazione del miele proveniente dalla raccolta 1990-1991 non oltre il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.