Art. 72 (Art. 34 Cod. Str.)
(Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento
delle infrastrutture stradali)
1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti
dal Ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei
proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34,
comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio
finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per la
prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e non oltre il 31
marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario 1994.
3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4
del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione
annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'ANAS
e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi
dell'articolo 34, comma 4, del codice, e le destina, nei casi in cui
gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilita'
minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10
al compartimento ANAS competente per territorio operativo.
4. Le societa' concessionarie delle autostrade comunicano il 1
aprile, 1 agosto e 1 dicembre di ogni anno all'Ispettorato generale
per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai
sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La comunicazione viene
effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con l'AISCAT
e su supporto informatico.
Nota all'art. 72:
- Il testo dell'art. 12 della citata legge n. 400 del
1988 (si veda in nota alle premesse) e' il seguente:
"Art. 12 (Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome). - 1. E'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
compiti di informazione, consultazione e raccordo, in
relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili
di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi
gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla
difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.
2. La Conferenza e' convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni
altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga
opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei
presidenti delle regioni e delle province autonome. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la
Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' attribuito, ad altro
Ministro. La Conferenza e' composta dai presidenti delle
regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti
delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri
interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno,
nonche' rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di
enti pubblici.
3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali.
4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere
l'inclusione nel contingente della segreteria di personale
delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento
economico resta a carico delle regioni o delle province di
provenienza.
5. La Conferenza viene consultata:
a) sulle linee generali dell'attivita' normativa che
interessa direttamente le regioni e sulla determinazione
degli obiettivi di programmazione economica nazionale e
della politica finanziaria e di bilancio, salve le
ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del
presente articolo;
b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle
funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti
ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome
e gli enti infraregionali, nonche' sugli indirizzi generali
relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti
comunitari che riguardano le competenze regionali;
c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del
Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il
parere della Conferenza.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il
ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali
sulle attivita' della Conferenza.
7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere della Commissione parlamentare per le
questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta
giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge
ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale
soppressione degli altri organismi a composizione mista
Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti
amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le
attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle
che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche,
e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di
carattere generale per le quali debbano anche essere
sentite tutte le regioni e province autonome, determinando
le modalita' per l'acquisizione di tali pareri, per la cui
formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e
delle province autonome".