Art. 104 (a).
            Sagome e masse limite delle macchine agricole
  1. Alle  macchine  agricole  semoventi  e  a  quelle  trainate  che
circolano  su  strada  si  applicano  per  la  sagoma limite le norme
stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e  per
i rimorchi.
  2.  Salvo  quanto  diversamente  disposto  dall'art.  57,  la massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non  puo'
eccedere  5  t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre o piu'
assi.
  3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate  munite
di  pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso dall'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e  quando,  se
trattasi  di  veicoli  a  tre  o  piu' assi, la distanza fra due assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di  cui  al
comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t.
  4. La massa massima sull'asse piu' caricato non puo' superare 10 t;
quella  su  due  assi contigui a distanza inferiore a 1,20 m non puo'
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t.
  5. Qualunque sia la condizione di carico  della  macchina  agricola
semovente,  la  massa  trasmessa  alla  strada  dall'asse di guida in
condizioni statiche non deve essere  inferiore  al  20%  della  massa
della  macchina  stessa  in  ordine  di  marcia. Tale valore non deve
essere inferiore al 15% per le macchine con velocita' inferiore a  15
km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate.
  6.  La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non puo'
eccedere 16 t.
  7. Le trattrici agricole per circolare su strada  con  attrezzature
di  tipo  portato  o  semiportato  devono  rispondere  alle  seguenti
prescrizioni:
    a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore
al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
    b)  lo  sbalzo  posteriore  del  complesso  non  deve   risultare
superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata;
    c)  la  lunghezza  complessiva dell'insieme, data dalla somma dei
due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata;
    d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60  m  dal  piano
mediano verticale longitudinale della trattrice;
    e)  la  massa del complesso trattrice e attrezzi comunque portati
non deve superare la massa ammissibile accertata nel  rispetto  delle
norme  stabilite  dal regolamento, nei limiti delle masse fissati nei
commi precedenti;
     f) il bloccaggio  tridimensionale  degli  attacchi  di  supporto
degli   attrezzi  deve  impedire,  durante  il  trasporto,  qualsiasi
oscillazione  degli  stessi  rispetto  alla  trattrice,  a  meno  che
l'attrezzatura  sia  equipaggiata  con  una  o piu' ruote liberamente
orientabili intorno  ad  un  asse  verticale  rispetto  al  piano  di
appoggio.
  8.  Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno sagome
e masse eccedenti  quelle  previste  nei  commi  dall'1  al  6  e  le
trattrici   equipaggiate   con   attrezzature   di   tipo  portato  o
semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono
considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per
circolare  su  strada,  dell'autorizzazione  valida  per  un  anno  e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le
strade  statali  e  dalla  regione  di partenza per la rimanente rete
stradale.
  9.  Nel  regolamento  sono  stabilite  posizioni,   caratteristiche
fotometriche,  colorimetriche e modalita' di applicazione di pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare  gli  ingombri
dati   dalle  macchine  agricole  indicate  nei  commi  7  e  8;  nel
regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da  osservare
durante la marcia su strada.
  10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera
le sagome o le masse fissate e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
  11.   Chiunque   circola   su  strada  con  una  macchina  agricola
eccezionale  ((  in  violazione  delle  norme  sul  bloccaggio  degli
attrezzi, sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al
comma  9  oppure  ))  senza osservare (( le prescrizioni )) stabilite
nell'autorizzazione e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.
  12.   Chiunque   circola   su  strada  con  una  macchina  agricola
eccezionale senza avere con se'  l'autorizzazione  e'  soggetto  alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potra' proseguire  solo
dopo  la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di
corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria.
  13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 48 del D.Lgs. n. 360/1993.