Art. 110 (a).
      Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di
     idoneita' tecnica alla circolazione delle macchine agricole
  1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e lettera  b),  punto  2),  esclusi  i  rimorchi
agricoli  di  massa complessiva non superiore a 1,5 t (( ed aventi le
altre caratteristiche fissate dal regolamento, ))  per  circolare  su
strada  sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della carta
di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera
a), punto 3), e lettera b), punto  1),  con  le  esclusioni  previste
all'art.  107,  comma  1, ed i rimorchi agricoli di massa complessiva
non superiore a 1,5 t (( ed aventi le altre  caratteristiche  fissate
dal regolamento, )) per circolare su strada sono soggette al rilascio
di un certificato di idoneita' tecnica alla circolazione.
  2.  La  carta  di  circolazione  ovvero il certificato di idoneita'
tecnica alla circolazione sono  rilasciati  dall'ufficio  provinciale
della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il
medesimo   ufficio  provvede  alla  immatricolazione  delle  macchine
agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto
2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei  rimorchi  agricoli  di
massa  complessiva  non  superiore  a  1,5  t  ((  ed aventi le altre
caratteristiche fissate dal regolamento,  ))  a  nome  di  colui  che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di
impresa  che  effettua  lavorazioni  agromeccaniche  o  locazione  di
macchine agricole, nonche' a nome di enti e consorzi pubblici.
  3. Il trasferimento di proprieta' delle macchine agricole  soggette
all'immatricolazione,  nonche'  il  trasferimento  di  sede ovvero di
residenza ed abitazione del titolare devono essere  comunicati  entro
trenta  giorni,  unitamente  alla  prescritta  documentazione ed alla
carta di circolazione, all'ufficio  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall'intestatario della
carta  di  circolazione.  Detto ufficio annota le relative variazioni
sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo  presentato
per  la  trascrizione  del trasferimento di proprieta' consista in un
atto  unilaterale,  lo  stesso  ufficio  dovra'  acquisire  anche  la
dichiarazione  di  assunzione  di  responsabilita'  e provvedere alla
comunicazione  al  nuovo  titolare  secondo  le  modalita'   indicate
nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili.
  4.  L'annotazione  del  trasferimento di proprieta' e' condizionata
dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti  richiesti  al
comma 2.
  5.  Il  regolamento  stabilisce  il  contenuto e le caratteristiche
della carta di circolazione e del certificato di  idoneita'  tecnica,
nonche' le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.
  6.  Chiunque  circola  su  strada  con una macchina agricola per la
quale non e' stata rilasciata la carta  di  circolazione,  ovvero  il
certificato  di idoneita' tecnica alla circolazione, e' soggetto alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
duecentomila a lire ottocentomila.
  7.  Chiunque  circola  su  strada  con  una  macchina  agricola non
osservando le prescrizioni  contenute  nella  carta  di  circolazione
ovvero  nel  certificato  di  idoneita'  tecnica,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila.
  8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta', di
sede  o  di residenza ed abitazione nel termine stabilito e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila  a  lire  duecentomila.  Dalla  violazione  consegue la
sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
circolazione   o   del   certificato   di   idoneita'   tecnica  alla
circolazione, secondo le norme di cui al  capo  I,  sezione  II,  del
titolo VI.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 51 del D.Lgs. n. 360/1993.