Art. 112 (a).
   Modifiche dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole in
     circolazione e aggiornamento del documento di circolazione
  1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti  ai
sensi  dell'art.  107 non devono presentare difformita' rispetto alle
caratteristiche indicate  nella  carta  di  circolazione  ovvero  nel
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, ne' alterazioni o
danneggiamenti dei dispositivi prescritti.
  2.  Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.,
su richiesta dell'interessato, sottopongono alla visita  e  prova  di
accertamento  prevista  all'art.  107,  comma 2, la macchina agricola
alla quale siano state modificate una o piu'  caratteristiche  oppure
uno  o  piu'  dispositivi  indicati  nel documento di circolazione; a
seguito dell'esito favorevole  dell'accertamento  i  predetti  uffici
provvedono all'aggiornamento del documento stesso.
  3.  Alle  macchine  agricole  soggette  all'immatricolazione  ed al
rilascio della carta di circolazione  si  applicano  le  disposizioni
contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili.
  4.  Chiunque  circola  su strada con una macchina agricola difforme
nelle  caratteristiche  indicate  nel  comma   1,   nonche'   con   i
dispositivi,  prescritti  a  norma  di legge, alterati, danneggiati o
mancanti e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una  somma  da  lire  centomila a lire quattrocentomila, salvo che il
fatto costituisca reato. (( Da tale violazione discende  la  sanzione
amministrativa  accessoria  del  ritiro  della carta di circolazione,
secondo le norme del capo I, sezione II, titolo VI. ))
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 53 del D.Lgs. n. 360/1993.