Art. 113 (a).
                   Targhe delle macchine agricole
  1. Le macchine agricole semoventi di  cui  all'art.  57,  comma  2,
lettera  a),  punti  1)  e  2), per circolare su strada devono essere
munite  posteriormente  di   una   targa   contenente   i   dati   di
immatricolazione.
(( 2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve    ))
(( essere individuato con la targa ripetitrice della macchina      ))
(( agricola traente, quando sia occultata la visibilita' della     ))
(( targa di immatricolazione di quest'ultima. ))                   ))
  3.  I  rimorchi  agricoli,  esclusi quelli di massa complessiva non
superiore a 1,5  t,  devono  essere  muniti  di  una  speciale  targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso.
  4.  La  targatura e' disciplinata dalle disposizioni degli articoli
99,  100  e  102,  in  quanto   applicabili.   Per   la   produzione,
distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101.
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alle sanzioni stabilite dagli articoli 100, 101 e 102.
  6.  Il  Ministro  dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, le
modalita' per l'applicazione di quanto previsto al comma 4.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 54 del D.Lgs. n. 360/1993.