Art. 114 (a).
          Circolazione su strada delle macchine operatrici
  1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare
per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per
le norme costruttive  ed  i  dispositivi  di  equipaggiamento  quelle
stabilite dall'articolo 106.
  2.  Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ((
ad immatricolazione )) presso gli  uffici  della  Direzione  generale
della  M.C.T.C.,  che rilasciano la carta di circolazione a colui che
dichiari di essere il proprietario del veicolo.
  3. Le macchine operatrici per circolare  su  strada  sono  soggette
altresi'  alla  disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109,
111 e 112. Le macchine operatrici che per necessita' funzionali hanno
sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62  sono
considerate  macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le
norme previste dall'art. 104, comma 8.
(( 4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada     ))
(( devono essere munite di una targa contenente i dati di          ))
(( immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere ))
(( munite di una speciale targa di immatricolazione. ))            ))
  5. Le modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3,  nonche'
per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarita' del veicolo
ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
  6.  Le  modalita'  per (( l'immatricolazione )) e la targatura sono
stabilite dal regolamento.
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alle medesime sanzioni previste per le analoghe  violazioni  commesse
con macchine agricole.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 55 del D.Lgs. n. 360/1993.