Art. 57.
 
                    Adeguamento della disciplina
                  dell'imposta sul valore aggiunto
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (a), sono apportate le seguenti modificazioni:
    A) nell'articolo 7, il primo e il secondo comma  sono  sostituiti
dai seguenti:
  "Agli effetti del presente decreto:
    a)   per  'Stato'  o  'territorio  dello  Stato'  si  intende  il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione  dei  comuni  di
Livigno  e  di  Campione  d'Italia e delle acque italiane del lago di
Lugano;
    b) per 'Comunita'' o 'territorio della Comunita'' si  intende  il
territorio  corrispondente  al  campo  di  applicazione  del Trattato
istitutivo  della  Comunita'  economica  europea  con   le   seguenti
esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a):
    1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
    2)  per  la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland
ed il territorio di Bu'singen;
    3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
    4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
    c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi
nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del  Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
  Le  cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato  se  hanno  per  oggetto  beni  immobili  ovvero  beni   mobili
nazionali,   comunitari   o  vincolati  al  regime  della  temporanea
importazione, esistenti  nel  territorio  dello  stesso  ovvero  beni
mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati
nel  territorio  dello  Stato  dal  fornitore  o  per  suo  conto. Si
considerano  altresi'  effettuate  nel  territorio  dello  Stato   le
cessioni  di  beni  nei  confronti  di  passeggeri  nel  corso  di un
trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il
trasporto   ha  inizio  nel  territorio  dello  Stato;  si  considera
intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo  siti
in  Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo  punto  di
sbarco.";
    B)  nell'articolo  8,  primo  comma,  lettere  a) e b), le parole
"all'estero o comunque fuori del territorio doganale" sono sostituite
dalle  parole  "fuori  del  territorio  della   Comunita'   economica
europea";
    C)  nell'articolo  8,  primo  comma,  lettera b), le parole: "nei
bagagli personali fuori  del  territorio  doganale"  sono  sostituite
dalle  parole:  "nei  bagagli  personali  fuori  del territorio della
Comunita' economica  europea"  e  nello  stesso  comma  del  medesimo
articolo,  alla  lettera  c) dopo le parole: "che intenda esportarli"
sono aggiunte le seguenti: "o destinarli a cessioni intracomunitarie"
e dopo le  parole:  "inerente  all'attivita'  di  esportazione"  sono
aggiunte le seguenti: "o a quella diretta a scambi intracomunitari";
    D) nell'articolo 8 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Ai  fini  dell'applicazione del primo comma si intendono spediti o
trasportati fuori della Comunita' anche i beni  destinati  ad  essere
impiegati  nel  mare territoriale per la costruzione, la riparazione,
la  manutenzione,   la   trasformazione,   l'equipaggiamento   e   il
rifornimento   delle  piattaforme  di  perforazione  e  sfruttamento,
nonche' per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme  e
la terraferma";
    E) nell'articolo 9, primo comma, dopo il numero 7) e' aggiunto il
seguente:
    "7-bis)  i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di
agenzie  di  viaggio  di  cui  all'articolo  74-ter,  ))  relativi  a
prestazioni  eseguite  fuori  del territorio degli Stati membri della
Comunita' economica europea.";
    F) nell'articolo 29, secondo comma, punto 1), sono  aggiunte,  in
fine,  le seguenti parole: "nonche' delle fatture relative a cessioni
intracomunitarie"; nel successivo sesto comma, dopo il primo periodo,
sono aggiunte le seguenti parole:  ";  con  lo  stesso  decreto  puo'
essere disposta anche la presentazione di uno o piu' degli elenchi di
cui  al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  del 21 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24  ottobre  1992  (b)
.";
    G) l'articolo 38-quater e' sostituito dal seguente:
  "Art.  38-quater  (  ((  Sgravio  dell'imposta  per  i  viaggiatori
stranieri )) ). - 1. Le cessioni a soggetti domiciliati  e  residenti
fuori  della  Comunita'  economica  europea  di beni di corrispettivo
complessivo superiore a lire 300 mila destinati all'uso  personale  o
familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio
doganale  della  Comunita'  medesima, possono essere effettuate senza
pagamento dell'imposta.  Questa disposizione si applica a  condizione
che  sia  emessa  fattura  a  norma  dell'articolo  21, recante anche
l'indicazione degli estremi  del  passaporto  o  di  altro  documento
equipollente.  L'esemplare  della  fattura  consegnato al cessionario
deve essere restituito al cedente, vistato dall'ufficio  doganale  di
uscita  dalla  Comunita',  entro  tre  mesi  dall'effettuazione della
operazione;  in  caso  di  mancata  restituzione,  il  cedente   deve
procedere    alla   regolarizzazione   della   operazione   a   norma
dell'articolo  26,  primo comma, entro quindici giorni dalla scadenza
del suddetto termine.
   2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente  non
si sia avvalso della facolta' ivi prevista, il cessionario ha diritto
al   rimborso  dell'imposta  pagata  per  rivalsa  a  condizione  che
restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio
doganale  entro  tre  mesi  dall'effettuazione  dell'operazione.   Il
rimborso  e' effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare
l'imposta mediante annotazione della  corrispondente  variazione  nel
registro di cui all'articolo 25.";
    H)  nell'articolo  53, al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le
parole: "o da atto registrato presso l'ufficio del registro.";
    I) l'articolo 67 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 67 (( (Importazioni) )). - 1. Costituiscono  importazioni  le
seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio
dello  Stato,  che  siano originari da Paesi o territori non compresi
nel territorio della Comunita' e che non siano stati gia' immessi  in
libera pratica in altro Paese membro della Comunita' medesima, ovvero
che  siano  provenienti  dai  territori da considerarsi esclusi dalla
Comunita' a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera b):
    a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione
del pagamento dell'imposta qualora si  tratti  di  beni  destinati  a
proseguire verso altro Stato membro della Comunita' economica europea
ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato;
    b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2,
lettera  b),  del  regolamento  CEE  n.  1999/85 del Consiglio del 16
luglio 1985 (c) ;
    c) le operazioni di  ammissione  temporanea  aventi  per  oggetto
beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza
alle  disposizioni  della  Comunita' economica europea, non fruiscano
della esenzione totale dai dazi di importazione;
    d) le  operazioni  di  immissione  in  consumo  relative  a  beni
provenienti  dal  Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti
francesi d'oltremare;
    e)  le  operazioni  di  estrazione  dai  depositi  non   doganali
autorizzati  per  immissione  in consumo dei beni di cui alla lettera
a).
   2.  Sono  altresi'   soggette   all'imposta   le   operazioni   di
reimportazione  a  scarico  di  esportazione  temporanea  fuori della
Comunita' economica  europea  e  quelle  di  reintroduzione  di  beni
precedentemente esportati fuori della Comunita' medesima.";
    L) nell'articolo 68 la lettera e) e' soppressa;
    M)  nell'articolo  70  e'  aggiunto,  in fine, il seguente comma:
"L'imposta assolta per l'importazione  di  beni  da  parte  di  enti,
associazioni  ed  altre  organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto
comma, puo' essere richiesta a rimborso secondo modalita'  e  termini
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle finanze, se i beni sono
spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica
europea. Il rimborso e' eseguito a condizione che  venga  fornita  la
prova  che  l'acquisizione  intracomunitaria  di  detti beni e' stata
assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione.";
    N) nell'articolo 73-bis, secondo comma, primo  periodo,  dopo  le
parole  "o  dall'importatore"  sono aggiunte le parole "ovvero da chi
effettua  acquisti  intracomunitari"  e,  nel  quarto  comma,   primo
periodo,  dopo  le  parole  "o  importatori"  sono aggiunte le parole
"ovvero agli acquirenti intracomunitari";
    O)  nell'articolo  74,  ottavo  comma,  secondo  periodo, dopo le
parole "L'imposta afferente l'importazione" sono inserite  le  parole
"o l'acquisto intracomunitario".
 2.  Le operazioni di cui all'articolo 40, comma 9, (( e all'articolo
58  ))   concorrono   a   formare   l'ammontare   delle   operazioni,
rispettivamente non imponibili o non soggette, indicate nell'articolo
30,  comma  terzo,  lettere b) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (d) .
__________________
   (a) Per il testo dell'art. 7 del D.P.R. n.  633/1972,  cosi'  come
modificato  dal  presente  articolo, si veda la nota (b) all'art. 40;
per il testo dell'art. 8 del predetto decreto, cosi' come  modificato
dal  presente articolo, si veda la nota (a) all'art. 41; per il testo
dell'art. 9 del medesimo decreto, cosi' come modificato dal  presente
articolo, si veda la nota (a) all'art. 36.
   Si  riporta  il testo degli articoli 29, 53, 68, 70 e 73-bis dello
stesso decreto, cosi' come modificati dal presente articolo:
   "Art. 29 (Elenchi dei clienti e dei fornitori). - Entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale deve  essere  compilato,
in  conformita'  al  modello approvato con decreto del Ministro delle
finanze, l'elenco dei clienti dal quale devono  risultare  la  ditta,
denominazione  o  ragione  sociale,  il  numero  di  partita  IVA, il
domicilio o la residenza, la sede, nonche' l'ubicazione della stabile
organizzazione nello Stato per i non residenti, dei contribuenti  nei
cui   confronti  sono  state  emesse  fatture  registrate  nel  corso
dell'anno precedente. Nell'elenco devono essere indicati per  ciascun
cliente,  distintamente  in base all'anno risultante dalla data delle
anzidette fatture, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e
quello dei  corrispettivi  risultanti  dalle  fatture  relative  alle
operazioni   imponibili   nonche'   l'ammontare   dei   corrispettivi
risultanti dalle fatture relative alle operazioni  non  imponibili  o
esenti   di  cui  al  sesto  comma  dell'art.    21.  Ai  fini  della
compilazione dell'elenco i soggetti che  acquistano  beni  o  servizi
nell'esercizio  di  imprese,  di arti o professioni devono comunicare
gli elementi necessari al soggetto obbligato ad emettere la fattura.
   Ai fini del precedente comma si tiene conto delle  fatture  emesse
per  le operazioni di cui all'art. 22 e registrate ai sensi dell'art.
24, tranne quelle indicate ai numeri 2) e 5)  dell'art.  22.  Non  si
tiene  invece  conto:  1)  delle  fatture emesse nei confronti di non
residenti relative alle operazioni  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)
dell'art.  8,  dell'art.  9  e  dell'art.  38-quater  , nonche' delle
fatture relative a cessioni intracomunitarie; 2) delle fatture  anno-
tate  ai  sensi  del quarto comma dell'art. 23 e di quelle di importo
non superiore a lire cinquantamila, annotate ai sensi  dell'art.  24;
3) delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo.
   Entro  il  termine  di  cui  al  primo  comma  deve essere inoltre
compilato, in  conformita'  al  modello  approvato  con  decreto  del
Ministro delle finanze l'elenco dei fornitori nel quale devono essere
indicati,  in  base  alle  risultanze  delle fatture ricevute e delle
bollette doganali, la ditta, la denominazione o ragione  sociale,  il
numero  di partita IVA, il domicilio o la residenza, la sede, nonche'
l'ubicazione della stabile  organizzazione  nello  Stato  per  i  non
residenti, dei contribuenti che hanno ceduto beni o prestato servizi.
Per ciascuno di essi devono essere specificati, distintamente in base
all'anno  risultante  dalla data delle fatture: il numero complessivo
delle fatture ricevute e registrate  nell'anno  precedente,  comprese
quelle  relative  alle  operazioni  non imponibili o esenti di cui al
sesto comma dell'art. 21 ed escluse  quelle  annotate  ai  sensi  del
quarto  comma  dell'art. 25; l'ammontare complessivo delle operazioni
imponibili  e  l'ammontare  complessivo  delle  imposte   addebitate;
l'ammontare  imponibile  degli acquisti effettuati senza applicazione
dell'imposta e, distintamente, quello degli acquisti fatti  ai  sensi
del  secondo  comma  dell'art.  8.    L'elenco  deve  inoltre  recare
l'indicazione  del  numero  complessivo   delle   bollette   doganali
registrate  nell'anno  precedente,  del valore complessivo imponibile
dei beni importati e delle relative imposte.
   Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22,  che  emettano
le  fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia
dispensate,  con  decreto   del   Ministro   delle   finanze,   dalla
compilazione dell'elenco dei clienti.
  I   contribuenti  che  hanno  effettuato  operazioni  non  soggette
all'imposta a norma delle  lettere  c),  g)  e  h)  del  terzo  comma
dell'art. 2, delle lettere a), e) e g) del quarto comma dell'art. 3 e
dell'ultimo  comma  dell'art.  4  devono  elencarle  in allegato alla
dichiarazione, con i dati richiesti nel modello di cui al primo comma
dell'art. 28.
   Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione annuale il  Ministro
delle  finanze  puo'  disporre,  anche  limitatamente  a  determinate
categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al  primo  e  terzo
comma  siano  presentati  entro  il  31  maggio dello stesso anno, al
competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;  con  lo  stesso
decreto  puo'  essere  disposta  anche la presentazione di uno o piu'
degli elenchi di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  del  21
ottobre  1992,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 251 del 24
ottobre  1992.  In  tal  caso  i  contribuenti   che   si   avvalgono
direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati dotati di
supporti  magnetici,  in luogo dell'allegazione degli elenchi, devono
produrre, secondo modalita' e termini stabiliti nel decreto stesso, i
supporti magnetici contenenti i  dati  che  avrebbero  dovuto  essere
indicati negli elenchi".
   "Art.  53 (Presunzioni di cessione e di acquisto) . - Si presumono
ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei
luoghi in cui il contribuente esercita la sua attivita', comprese  le
sedi   secondarie,  filiali,  succursali,  dipendenze,  stabilimenti,
negozi o depositi dell'impresa, ne' presso suoi rappresentanti, salvo
che sia dimostrato che i beni stessi:
     a) sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti;
     b) sono stati consegnati a  terzi  in  lavorazione,  deposito  o
comodato  o  in  dipendenza di contratti estimatori o di contratti di
opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o  altro  titolo  non
traslativo della proprieta'.
   Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'
con le quali devono essere effettuate:
     a) la donazione dei beni ad enti di beneficienza;
     b) la distruzione dei beni.
   Le  sedi  secondarie,  filiali o succursali devono risultare dalla
iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro;  le
dipendenze,  gli  stabilimenti,  i  negozi e i depositi devono essere
stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma  dell'art.  81.
La  rappresentanza  deve  risultare  da  atto  pubblico, da scrittura
privata registrata o da lettera annotata  in  apposito  registro,  in
data  anteriore  a  quella  in cui e' avvenuto il passaggio dei beni,
presso l'ufficio competente in relazione  al  domicilio  fiscale  del
rappresentante  o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di
cui alla lettera b), deve risultare dal libro  giornale  o  da  altro
libro  tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto
in conformita' all'art. 39 del  presente  decreto,  ovvero  da  altro
documento  conservato  a  norma  dello  stesso  articolo  o  da  atto
registrato presso l'ufficio del registro.
   I beni che si trovano nel luogo o in uno  dei  luoghi  in  cui  il
contribuente  esercita la sua attivita' si presumono acquistati se il
contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel  primo  e
nel  secondo  comma,  di  averli  ricevuti  in base ad un rapporto di
rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al
primo comma".
   "Art. 68 (Importazioni non soggette  all'imposta)  .  -  Non  sono
soggette all'imposta:
     a)  le  importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c)
dell'art. 8, nell'art. 8-bis, nonche' nel secondo comma  dell'art.  9
limitatamente  all'ammontare  dei  corrispettivi di cui al n. 9 dello
stesso articolo, sempreche' ricorrano  le  condizioni  stabilite  nei
predetti articoli;
     b)  le  importazioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni e
granuli, nonche' le  importazioni  di  campioni  gratuiti  di  modico
valore, appositamente contrassegnati;
     c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione e'
esente dall'imposta o non vi e' soggetta a norma dell'art. 72;
     d)  la  reintroduzione  di beni nello stato originario, da parte
dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le
condizioni per la franchigia doganale;
     e) (soppressa);
     f) l'importazione di beni donati  ad  enti  pubblici  ovvero  ad
associazioni   riconosciute   o   fondazioni   aventi  esclusivamente
finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione,  studio
o  ricerca  scientifica, nonche' quella di beni donati a favore delle
popolazioni colpite da calamita'  naturali  o  catastrofi  dichiarate
tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 966;
     g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l)
dell'art. 2".
   "Art.  70  (Applicazione dell'imposta) . - L'imposta relativa alle
importazioni  e'  accertata,  liquidata  e  riscossa   per   ciascuna
operazione.  Si  applicano  per  quanto concerne le controversie e le
sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di
confine.
   L'imposta dovuta per l'introduzione dei beni nello  Stato  tramite
il   servizio  postale  deve  essere  assolta  secondo  le  modalita'
stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
   L'imposta  assolta  per  l'importazione  di beni da parte di enti,
associazioni ed altre organizzazioni di cui  all'articolo  4,  quarto
comma,  puo'  essere richiesta a rimborso secondo modalita' e termini
stabiliti con decreto del Ministro delle  finanze,  se  i  beni  sono
spediti o trasportati in altro Stato membro della Comunita' economica
europea.  Il  rimborso  e' eseguito a condizione che venga fornita la
prova che l'acquisizione intracomunitaria  di  detti  beni  e'  stata
assoggettata all'imposta nello Stato membro di destinazione".
   "Art.  73-bis  (Disposizioni per la identificazione di determinati
prodotti) . - Il Ministro  delle  finanze  con  propri  decreti  puo'
stabilire  l'obbligo  della  individuazione,  mediante apposizione di
contrassegni ed  etichette,  di  taluni  prodotti  appartenenti  alle
seguenti categorie:
    1)  prodotti  tessili di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 883,
nonche' indumenti in pelle o pellicceria anche artificiali;
    2)  apparecchi  riceventi  per  la  radiodiffusione  e   per   la
televisione,  apparecchi  per  la registrazione e la riproduzione del
suono e delle  immagini,  apparecchi  del  settore  cine-foto-ottico,
nonche' talune relative parti e pezzi staccati;
    3) dischi, nastri ed altri analoghi supporti fonografici.
   L'obbligo  deve essere adempiuto dal produttore o dall'importatore
ovvero da  chi  effettua  acquisti  intracomunitari  anteriormente  a
qualsiasi   atto   di   commercializzazione.   Dal   contrassegno   o
dall'etichetta devono risultare, per i prodotti indicati  al  n.  1),
eventualmente  anche  in  aggiunta  ai  dati richiesti dalla legge 26
novembre 1973,  n.  883,  il  numero  di  partita  IVA  del  soggetto
obbligato e la identificazione merceologica del prodotto in base alla
voce  di tariffa doganale e, in caso di sottovoci, anche al numero di
codice statistico; per i prodotti indicati al n. 2), oltre al  numero
di   partita  IVA  del  soggetto  obbligato,  il  numero  progressivo
attribuito al prodotto. Con gli  stessi  decreti  sono  stabiliti  le
caratteristiche,  le  modalita'  e  i termini dell'apposizione, anche
mediante idonee apparecchiature, del contrassegno e  della  etichetta
nonche'  i  relativi  controlli.  Possono  essere altresi' prescritte
modalita' per assicurare il raffronto delle indicazioni contenute nei
contrassegni e nelle etichette con i documenti  accompagnatori  delle
merci viaggianti e gli altri documenti commerciali e fiscali.
   Con  successivi decreti le disposizioni di cui al precedente comma
possono essere estese anche a prodotti confezionati in tessuto  o  in
pelle, anche artificiali, diversi dagli indumenti.
   Ai produttori o importatori ovvero agli acquirenti intracomunitari
che  consegnano o spediscono, anche a titolo non traslativo ma per la
vendita,  prodotti  di  cui  ai  precedenti   commi   sprovvisti   di
contrassegno  o  etichetta  ovvero con contrassegno o etichetta privi
del numero di partita IVA o dei dati di identificazione del  prodotto
o  del  numero  progressivo  o  con  la loro indicazione incompleta o
inesatta, si applica la sanzione di cui alla prima  parte  del  primo
comma  dell'art.  41  (da  due  a  quattro  volte  l'imposta relativa
all'operazione, n.d.r. La stessa sanzione si applica ai soggetti  che
ricevono, nell'esercizio di impresa, prodotti privi di contrassegno o
etichetta  ovvero  con  contrassegno  o  etichetta mancante dei detti
elementi. La sanzione e' ridotta ad un  quarto  se  per  la  relativa
cessione e' stata emessa fattura.
   Per  ogni  altra  violazione  alle  disposizioni di cui ai decreti
previsti dai commi primo e secondo si applica la pena  pecuniaria  da
lire duecentomila a lire unmilione".
   La   misura  minima  e  massima  della  pena  pecuniaria  indicata
nell'ultimo comma dell'articolo soprariportato e' stata cosi' elevata
dall'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384.
   (b) Il D.M. 21 ottobre 1992, reca: "Approvazione dei modelli degli
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari
di beni".
   (c)  Il  testo  dell'art.  2,  lettera  b),  del  regolamento  del
Consiglio  delle  Comunita' europee 16 luglio 1985, n. 1999, relativo
al  regime  di  perfezionamento  attivo,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  delle Comunita' europee n. L 188 del 20 luglio 1985, e' il
seguente:
   "1. Quando sussistono le condizioni di cui al paragrafo 2, e fatto
salvo il paragrafo 4, l'autorita' doganale permette che:
     a) (Omissis) ;
     b) i prodotti compensatori ottenuti da merci  equivalenti  siano
esportati  fuori  della Comunita' precedentemente all'importazione di
merci d'importazione".
   (d) Il testo vigente dell'art. 30 del D.P.R. n.  633/1972,  e'  il
seguente:
   "Art.  30 (Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza).  -
La differenza  tra  l'ammontare  dell'imposta  dovuta  in  base  alla
dichiarazione   annuale   e  l'ammontare  delle  somme  gia'  versate
mensilmente ai sensi  dell'art.  27  deve  essere  versata  in  unica
soluzione  entro  il  termine  stabilito  per  la presentazione della
dichiarazione.
   Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare  detraibile
di  cui  al  n.  3)  dell'art.  28,  aumentato  delle  somme  versate
mensilmente,  e'  superiore  a  quello  dell'imposta  relativa   alle
operazioni  imponibili  di  cui  al  n.  1) dello stesso articolo, il
contribuente ha diritto  di  computare  l'importo  dell'eccedenza  in
detrazione  nell'anno  successivo  annotandolo  nel registro indicato
nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui  ai
commi successivi e comunque in caso di cessazione dell'attivita'.
   Il  contribuente  puo'  chiedere  in  tutto o in parte il rimborso
dell'eccedenza detraibile, se di  importo  superiore  a  lire  cinque
milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
     a)  quando  esercita  esclusivamente o prevalentemente attivita'
che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta  con
aliquote  inferiori  a  quelle  dell'imposta relativa agli acquisti e
alle importazioni;
     b)  quando  effettua  operazioni  non  imponibili  di  cui  agli
articoli  8,  8-bis  e  9  per un ammontare superiore al 25 per cento
dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
     c)   limitatamente   all'imposta   relativa    all'acquisto    o
all'importazione  di  beni  ammortizzabili, nonche' di beni e servizi
per studi e ricerche;
     d)  quando  effettua  prevalentemente  operazioni  non  soggette
all'imposta per effetto dell'art. 7;
     e)  quando  si trova nelle condizioni previste dal secondo comma
dell'art. 17.
   Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo
comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante
dalla dichiarazione annuale, se  dalle  dichiarazioni  dei  due  anni
precedenti  risultano  eccedenze  detraibili; in tal caso il rimborso
puo' essere richiesto per un  ammontare  comunque  non  superiore  al
minore degli importi delle predette eccedenze.
   Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare  nella
dichiarazione o in apposito allegato, che, in relazione all'attivita'
esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si
richiede il rimborso.
   Agli  effetti  della  norma  di  cui all'art. 73, ultimo comma, le
disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente  articolo
si  intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle
societa' controllanti".