Art. 58.
                      Operazioni non imponibili
  1.  Non  sono  imponibili,  anche  agli  effetti  del secondo comma
dell'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633  (a),  le  cessioni  di  beni,  anche tramite
commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari
di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato  membro
a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari
o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni
sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente
stesso   o   di  terzi,  a  lavorazione,  trasformazione,  montaggio,
assiemaggio o adattamento ad altri beni.
  2. Salvo quanto previsto nell'articolo 41, comma 2, lettera a), del
presente  decreto   sono   non   imponibili,   anche   agli   effetti
dell'articolo  9,  secondo  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni  (a),
le  operazioni  di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate
nell'articolo 38, comma 5, lettera a) del presente decreto,  eseguite
su  beni  nazionali  o  comunitari  destinati  a essere trasportati o
spediti in altro Stato membro da  o  per  conto  del  prestatore  del
servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato
membro.
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   (a)  Per  il  testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, si veda la
nota (a) all'art. 41; per il testo dell'art. 9 del medesimo  decreto,
si veda la nota (a) all'art. 36.