Art. 60. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del capo II si applicano alle operazioni intracomunitarie effettuate successivamente al 31 dicembre 1992. 2. In deroga al comma 1 e all'articolo 38, e salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, i beni provenienti dagli altri Stati membri che anteriormente al 1 gennaio 1993 sono stati introdotti nello Stato ed assoggettati ad un regime doganale sospensivo e che risultano alla data stessa ancora vincolati a detto regime, sono considerati in importazione all'atto dello svincolo, anche irregolare, se esso comporta l'immissione in consumo nello Stato dei beni stessi. La disposizione si applica altresi' all'atto della conclusione, anche irregolare, del regime del transito comunitario o di altro regime internazionale di transito iniziato in altro Stato membro anteriormente alla data anzidetta e risultante ancora acceso alla data stessa. 3. Sono anche considerati in importazione, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 1992 (a), i beni nazionali esportati anteriormente al 1 gennaio 1993 verso un altro Stato membro, qualora siano reimportati o reintrodotti nello Stato a decorrere da tale data; si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 69, secondo comma, e 68, primo comma, lettera d) del citato decreto n. 633 del 1972 (a). 4. Non sono soggette all'imposta le importazioni relative a: a) beni di cui al comma 2 che vengono spediti o trasportati fuori della Comunita' economica europea; b) beni diversi dai mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che sono rispediti o trasportati verso lo Stato membro di provenienza; c) mezzi di trasporto introdotti nello Stato in regime di ammissione temporanea anteriormente al 1 gennaio 1993 che risultino acquistati o importati nello Stato membro di provenienza secondo le disposizioni generali di imposizione vigenti in tale Stato e che comunque non abbiano beneficiato di esenzione o rimborso dall'imposta a motivo della loro esportazione dallo Stato medesimo; tale condizione si considera in ogni caso soddisfatta se il mezzo di trasporto e' stato oggetto di immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di formalita' equipollenti per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1985 ovvero se l'ammontare dell'imposta risulta non superiore a lire 20 mila. 5. Gli acquisti intracomunitari di beni introdotti nel territorio dello Stato successivamente al 31 dicembre 1992 sono soggetti all'imposta ancorche' anteriormente a tale data il relativo corrispettivo sia stato in tutto o in parte fatturato o pagato. Per tali acquisti si applicano l'articolo 46, comma 5, qualora non sia stata ricevuta la fattura di cui al comma 1 dello stesso articolo, e l'articolo 50, comma 6, ai fini della compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti. 6. Per le cessioni intracomunitarie di beni spediti o trasportati in altro Stato membro successivamente al 31 dicembre 1992, per le quali sia stata emessa fattura anteriormente al 1 gennaio 1993, resta ferma l'applicazione dell'articolo 8, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (a), sempreche' le cessioni siano non imponibili anche a norma dell'articolo 41 del presente decreto. Le operazioni devono essere indicate, ricorrendone i presupposti, nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, ancorche' le relative fatture siano state registrate anteriormente al 1 gennaio 1993. _____________________ (a) Per il testo dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, si veda la nota (a) all'art. 41; l'art. 67 del predetto decreto e' stato sostituito dall'art. 57, comma 1, lettera I), del decreto qui pubblicato; per il testo dell'art. 68 del medesimo decreto, si veda la nota (a) all'art. 57. Il testo vigente dell'art. 69 del ripetuto decreto, e' il seguente: Art. 69 (Detrminazione dell'imposta). - L'imposta e' commisurata, con le aliquote indicate nell'articolo 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle diposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio doganale che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o piu' cessioni la base imponibile e' costituita dal corrispettivo dell'ultima cessione. Fatti salvi i casi di applicazione dell'art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli articoli 207 e 208 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e l'esenzione prevista nell'articolo 209 dello stesso testo unico si applicano, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identita'".