Art. 47. 
                   Sospensione dell'atto impugnato 
 
  1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli  un  danno
grave ed irreparabile, puo'  chiedere  alla  commissione  provinciale
competente  la  sospensione  dell'esecuzione  dell'atto  stesso   con
istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato  notificata
alle  altre  parti  e  depositato  in  segreteria  sempre  che  siano
osservate le disposizioni di cui all'art. 22. 
  2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza  di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che  ne
sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 
  3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del merito, con lo stesso decreto,  puo'  motivatamente  disporre  la
provvisoria  sospensione  dell'esecuzione  fino  alla  pronuncia  del
collegio. 
  4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e  delibato
il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 
  5. La sospensione puo' anche essere  parziale  e  subordinata  alla
prestazione di  idonea  garanzia  mediante  cauzione  o  fideiussione
bancaria  o  assicurativa,  nei   modi   e   termini   indicati   nel
provvedimento. 
  6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della
controversia deve essere  fissata  non  oltre  novanta  giorni  dalla
pronuncia. 
  7.  Gli  effetti  della   sospensione   cessano   dalla   data   di
pubblicazione della sentenza di primo grado. 
  8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza
motivata  di  parte  puo'  revocare  o  modificare  il  provvedimento
cautelare prima della sentenza, osservate  per  quanto  possibile  le
forme di cui ai commi 1, 2 e 4.