Art. 48. 
          Esame e definizione preventiva della controversia 
 
  1. Il ricorrente ha facolta' di chiedere nel ricorso il  preventivo
esame e la definizione totale o parziale della controversia da  parte
della commissione tributaria provinciale. A tal  fine  il  ricorrente
deve indicare tutti gli elementi necessari per  delimitare  l'oggetto
della definizione richiesta. 
  2. Decorsi i termini per la costituzione delle parti, se  l'ufficio
del Ministero delle finanze o dell'ente locale  aderisce  all'istanza
di cui al comma l, il presidente della sezione fissa con  decreto  la
trattazione in camera di consiglio  e  dispone  che  almeno  quindici
giorni liberi prima ne sia data comunicazione alle parti a cura della
segreteria. 
  3. Il ricorrente, nel  caso  previsto  dal  comma  1,  puo'  essere
assistito, oltre che dai soggetti indicati  nell'art.  12,  anche  da
consulenti tributari o da procuratore generale o speciale. 
  4. La commissione tributaria provinciale definisce in  tutto  o  in
parte la controversia con sentenza comunicata entro dieci giorni  per
intero alle parti a cura della segreteria. 
  5.  Contro  la  sentenza  e'  ammesso  reclamo   alla   commissione
tributaria regionale solo per errore materiale o per violazione delle
norme  che   regolano   il   procedimento.   Il   reclamo,   a   pena
d'inammissibilita', deve essere notificato  alle  altre  parti  entro
quindici giorni  dalla  comunicazione  e  depositato  nei  successivi
quindici  giorni  alla  segreteria   della   commissione   tributaria
provinciale, che lo trasmette immediatamente, unitamente al fascicolo
d'ufficio, alla segreteria della commissione tributaria regionale per
l'ulteriore seguito. 
  6. In  caso  di  definizione  parziale,  la  commissione  fissa  la
trattazione  secondo  il  rito  ordinario   concedendo   termine   al
ricorrente per l'eventuale regolarizzazione dell'assistenza tecnica a
norma dell'art. 12. 
  7. Se  la  definizione  preventiva  della  controversia  tributaria
riguarda fatti che costituiscono reati in materia  tributaria  per  i
quali e' ammessa l'oblazione questi si estinguono. 
  8. Se il reclamo non e' proposto o e' rigettato, la segreteria  in-
via copia autentica della sentenza all'ufficio del pubblico ministero
competente. La sentenza costituisce titolo esecutivo.