Art. 48. Esame e definizione preventiva della controversia 1. Il ricorrente ha facolta' di chiedere nel ricorso il preventivo esame e la definizione totale o parziale della controversia da parte della commissione tributaria provinciale. A tal fine il ricorrente deve indicare tutti gli elementi necessari per delimitare l'oggetto della definizione richiesta. 2. Decorsi i termini per la costituzione delle parti, se l'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale aderisce all'istanza di cui al comma l, il presidente della sezione fissa con decreto la trattazione in camera di consiglio e dispone che almeno quindici giorni liberi prima ne sia data comunicazione alle parti a cura della segreteria. 3. Il ricorrente, nel caso previsto dal comma 1, puo' essere assistito, oltre che dai soggetti indicati nell'art. 12, anche da consulenti tributari o da procuratore generale o speciale. 4. La commissione tributaria provinciale definisce in tutto o in parte la controversia con sentenza comunicata entro dieci giorni per intero alle parti a cura della segreteria. 5. Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla commissione tributaria regionale solo per errore materiale o per violazione delle norme che regolano il procedimento. Il reclamo, a pena d'inammissibilita', deve essere notificato alle altre parti entro quindici giorni dalla comunicazione e depositato nei successivi quindici giorni alla segreteria della commissione tributaria provinciale, che lo trasmette immediatamente, unitamente al fascicolo d'ufficio, alla segreteria della commissione tributaria regionale per l'ulteriore seguito. 6. In caso di definizione parziale, la commissione fissa la trattazione secondo il rito ordinario concedendo termine al ricorrente per l'eventuale regolarizzazione dell'assistenza tecnica a norma dell'art. 12. 7. Se la definizione preventiva della controversia tributaria riguarda fatti che costituiscono reati in materia tributaria per i quali e' ammessa l'oblazione questi si estinguono. 8. Se il reclamo non e' proposto o e' rigettato, la segreteria in- via copia autentica della sentenza all'ufficio del pubblico ministero competente. La sentenza costituisce titolo esecutivo.