Art. 40.
  1.   Sono   determinati  in  base  ad  accordo  preventivo  fra  il
professionista ed il committente, gli onorari relativi  ad  incarichi
per   la   cui   esecuzione   sono  necessari  pareri  e  valutazioni
scientifiche  e  tecniche  comportanti  una  eccezionale   competenza
professionale.